Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Congedo per le donne vittime di violenza. Facciamo il punto

WhatsApp
Telegram

La violenza contro le donne basata sul genere è un fenomeno spesso sommerso e molto diffuso, che assume molteplici forme più o meno gravi: violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica, stalking, omicidio. Come riporta annualmente l’Istat, il fenomeno è molto diffuso, da nord a sud dell’Italia.

Come riporta il grafico dell’INPS, questa è il report dell’utilizzo del congedo per donne vittime di violenza, per l’anno 2020.

La normativa generale.

L’attenzione per il fenomeno della violenza sulle donne è fortemente cresciuto negli ultimi anni. In particolare il legislatore, grazie al d. lgs. n. 80/2015 che ha dettato “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, all’art. 24 ha dettato un’importante normativa sul congedo per le donne vittime di violenza: “La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi”. Oltre al congedo, sono state previste ulteriori norme di favore per le lavoratrici vittime di violenza.

La certificazione del percorso di protezione.

Secondo apposita procedura, il percorso di protezione in cui deve essere inserita la lavoratrice può essere certificato:

  • Dai Servizi sociali del Comune di residenza;
  • Dai centri antiviolenza;
  • Dalle “case rifugio”.

La certificazione va trasmessa all’istituto scolastico di servizio e verrà registrata sul registro di protocollo riservato.

Centri antiviolenza e case rifugio.

I centri antiviolenza e le case rifugio fanno parte della rete territoriale di servizi specializzati, gestite da enti pubblici, associazioni, ONLUS e cooperative, che si occupa di accogliere le donne vittime di violenza, ospitandole all’interno di situazioni protette, aiutandole anche economicamente, per allontanarsi dalle situazioni di pericolo per la propria incolumità fisica e/o psicologica. La rete offre ospitalità anche ai minori, figli delle donne.

All’interno delle strutture presta servizio personale specializzato, tra cui educatori e psicologi, e si offre anche un servizio di consulenza legale.

La norma per le lavoratrici scolastiche.

L’ultimo CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 ha dettato una norma per i congedi per le donne vittime di violenza che siano dipendenti scolastici (docenti e ATA). L’art. 18 prevede infatti che: “La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato”.

Quando presentare la richiesta?

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

Modalità di fruizione.

La lavoratrice rientrante tra il personale ATA può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale dei 90 giorni. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Per il personale docente è invece prevista solo la fruizione su base giornaliera.

Retribuzione e altri effetti.

Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

Il periodo di congedo è:

  • computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • non riduce le ferie;
  • è utile ai fini della tredicesima mensilità.

Richiesta di part-time.

Come prevede l’art. 18 comma 6, la dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

Trasferimento ad altra amministrazione.

La lavoratrice può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

Cumulo con l’aspettativa.

Una ulteriore norma di favore, prevede che i congedi per le donne vittime di violenza possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria