Scuole che cercano esperti: procedura di selezione, eccezioni e compenso

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Negli ultimi tempi le istituzioni scolastiche sempre più spesso si sono trovate alle prese con la selezione di soggetti cui affidare la realizzazione di determinati progetti didattici. Il decreto ministeriale n. 48/2021 (meglio noto come “monitor 440”) e il PON “apprendimento e socialità” sono solo alcuni esempi di finanziamenti che hanno impegnato le scuole nella ricerca di soggetti che potessero rivestire la funzione di esperto. Con questo articolo si cercherà di approfondire le sfaccettature maggiormente rilevanti di questa ampia e attuale tematica.

La procedura

Dopo aver chiarito le fonti normative e la relativa disciplina e fornito un modello per l’avviso di selezione è ora opportuno approfondire i passaggi che ogni scuola deve porre in essere per l’individuazione di un esperto cui affidare la realizzazione di determinati progetti didattici. Questi possono così essere sintetizzati:

  • Avviso di selezione interno. Attraverso un simile atto, la scuola effettua una ricognizione del personale a disposizione al suo interno. L’avviso deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  1. L’oggetto;
  2. La durata;
  3. I criteri di selezione (requisiti culturali, professionali e punteggi);
  4. Il compenso;
  5. La modalità di presentazione delle domande;
  6. L’informativa in materia di trattamento dei dati personali;
  • Avviso di collaborazione plurima . Constatata, tramite l’avviso interno, l’assenza di professionalità, la scuola, ove possibile, ricerca la risorsa presso un’altra istituzione scolastica. Quanto detto trova conferma nel CCNL del comparto scuola 29 novembre 2007. In particolare:
  1. Per il personale docente, l’art. 35 dispone che “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica”.
  2. Per il personale ATA, l’art. 57 dispone che “il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola”.
  • Avviso di selezione esterna. Nel caso in cui gli avvisi di cui sopra non dessero esito positivo l’istituzione scolastica potrebbe ricercare esternamente la figura di cui necessiti. In tale ipotesi è necessario rispettare i paletti sanciti dall’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. Nello specifico:
  1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente;
  2. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  3. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Il rinnovo generalmente non è ammesso e l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;

Occorre comunque chiarire che qualora l’esperto individuato fosse dipendente di un’altra amministrazione pubblica, come chiarito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, la scuola, prima di procedere al conferimento dell’incarico,ha l’obbligo di mettere agli atti l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso.

In tutte le ipotesi appena menzionate gli avvisi sono seguiti da:

  • Decreto di nomina della commissione;
  • Verbale della commissione;
  • Decreto di aggiudicazione provvisoria (nel caso in cui vi fosse più di una candidatura)
  • Decreto di aggiudicazione definitiva e di conferimento dell’incarico;
  • Lettera di incarico (nel caso di avviso di selezione interna o di collaborazione plurima;
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di prestazione saltuaria e contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c. (atto più comune nel caso di avviso di selezione esterna);

E’ bene ricordare che, a completamento della procedura di selezione, le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di acquisire, dall’esperto, la cd. dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto di interessi.

Le eccezioni

L’obbligo di procedere mediante la procedura appena descritta va incontro a talune eccezioni. Come sottolineato sia dalla Corte dei Conti sia dal Dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, le deroghe al principio comparativo hanno carattere eccezionale e sono riconducibili solo a poche ipotesi anche alternative tra loro. In particolare:

  • unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (incarico intuitu personae) e/o prestazioni altamente qualificate;
  • urgenza derivante da situazioni imprevedibili;
  • prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica;

Il compenso

La retribuzione dell’esperto è generalmente definita dal regolamento scolastico in materia di incarichi individuali. Tuttavia, deve dirsi, che laddove l’attività sia presa in considerazione da riferimenti normativi o contrattuali sono questi a trovare applicazione. A tal proposito appare utile ricordare quanto previsto dal quaderno n. 3 del Ministero Dell’Istruzione in tema di compensi. Nello specifico,

  • ai docenti,
  1. per l’attività di insegnamento, è riconosciuto un compenso orario pari a € 35,00 lordo dipendente;
  2. per le attività diverse dall’insegnamento, è riconosciuto un compenso orario pari a € 17,50 lordo dipendente;
  3. per i corsi di formazione, è garantito un compenso orario massimo di € 41,32 lordo dipendente;
  4. per le attività di coordinamento scientifico e di progettazione, è riconosciuto un compenso orario massimo compreso tra € 41,32 e € 51,65;
  • al personale ATA, invece, è riconosciuto un compenso variabile a seconda che l’incarico venga assegnato a un assistente amministrativo/tecnico o a un collaboratore scolastico;
  • per gli esperti esterni deve essere previsto un compenso che tenga conto dell’oggetto della prestazione nonché della specificità professionale richiesta;

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