Graduatorie di Istituto, dopo il 31 dicembre incarichi sino al termine delle lezioni. Si può lasciare supplenza breve?

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Quale termine ha la supplenza su un posto resosi vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre? Si può lasciare una supplenza temporanea per un’altra al termine delle lezioni?

Tipologie di supplenza e graduatorie attribuzione

In base all’articolo 2, comma 4, dell’OM n. 60/2020, le  supplenze si suddividono in:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  3. supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Dunque, le supplenze:

  • annuali sono su posto vacante e disponibile (non hanno un titolare);
  • sino al termine delle attività didattiche sono su posto non vacante ma disponibile (hanno un titolare che si trova in assegnazione provvisoria, utilizzazione, congedo straordinario per dottorato di ricerca …) ovvero su un posto assegnato alla scuola in organico di fatto;
  •  temporanee sono su posti occupati da titolari che si assentano per malattia, maternità, permessi …

Le supplenze annuali (con termine al 31/08) e quelle sino al termine delle attività didattiche (con termine al 30/06) sono attribuite, nell’ordine, da:

  1. GaE;
  2. GPS, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE;
  3. graduatorie di istituto, in caso di esaurimento o incapienza delle GPS.

Le supplenze temporanee sono attribuite dalle graduatorie di istituto.

Supplenze dopo il 31/12: tutte temporanee

Considerato che  le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche si attribuiscono su posti, che si rendono vacanti e/o disponibili, entro il 31/12, dopo tale data (conseguentemente) le supplenze sono da considerarsi temporanee, sebbene su posti vacanti e/o disponibili.

Tali supplenze (ossia su posti vacanti e/o disponibili dopo il 31/12), pertanto;

  • non possono avere come termine il 31/08 ovvero il 30/06;
  • hanno come termine ultimo il termine delle lezioni;
  •  sono attribuite dalle graduatorie di istituto.

Lasciare supplenza breve per altra al termine delle lezioni

Alla luce di quanto detto sopra, dunque, le supplenze su posto resosi vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre sono da considerare temporanee e da assegnare sino al termine delle lezioni.

E’ possibile lasciare una supplenza temporanea (ad esempio sino a marzo) per un’altra sino al termine delle lezioni su posto resosi vacante e/o disponibile dopo il 31/12 ? 

L’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 60/2020 prevede che è possibile lasciare una supplenza conferita da graduatoria di Istituto per una supplenza annuale o al termine delle attività didattiche. Pertanto, considerato che le supplenze sui summenzionati posti sono sino al termine delle lezioni, la risposta al quesito è negativa: non è possibile lasciare una supplenza breve per un’altra sino al termine delle lezioni.

Tale possibilità, ricordiamolo, era prevista dal vecchio DM 131/07 (Regolamento supplenze), dove si leggeva: Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. 

OM n. 60/2020

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