Mobilità docenti 2022, trasferimenti nella provincia: ordine delle operazioni

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I movimenti della II Fase comprendono tutti i trasferimenti nell’ambito della provincia di titolarità.
Si tratta, quindi, della mobilità territoriale da un comune all’altro all’interno della stessa provincia in cui il docente è titolare.
Sono compresi anche i trasferimenti su altra tipologia di posto, da sostegno a posto comune e viceversa.

L’ordine delle operazioni viene indicato nell’allegato 1 del contratto e ciascun movimento è identificato da una lettera maiuscola del nostro alfabeto dalla lettera A alla lettera H ter

Operazioni della II Fase

I primi movimenti disposti nella II Fase sono i trasferimenti d’ufficio (lettera A), secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari su cattedra che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda

Seguono i trasferimenti a domanda (lettera B) dei docenti beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto III), che riguarda coloro che, nell’ordine indicato, si trovano nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94

Vengono di seguito disposti i trasferimenti a domanda (lettera C) dei genitori di figlio disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, che usufruiscono della precedenza IV) dell’art.13

Coloro che usufruiscono della precedenza IV) per assistenza a coniuge disabile o al genitore disabile, partecipano alla Fase II della mobilità, con il trasferimento a domanda, nell’operazione contraddistinta dalla lettera D)

Seguono i trasferimenti a domanda (lettera E) dei docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali, in base all’art.23 comma 14 , è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso nei predetti corsi

Nella successiva operazione (lettera E1), vengono disposti i trasferimenti a domanda dei docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l’anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali, in base all’art.23 comma 15, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali

I docenti beneficiari della precedenza VI) dell’art.13, rientrano nella successiva operazione lettera E2), che riguarda i trasferimenti a domanda, nella provincia di titolarità, del personale coniuge di militare o di categoria equiparata
Seguono coloro che usufruiscono della precedenza VII) (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), per i quali si dispongono i trasferimenti a domanda, nella provincia di titolarità, nell’operazione lettera E3)

L’operazione successiva (lettera F) riguarda il trasferimento a domanda dei docenti titolari in provincia

Seguono i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità (lettera G) da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Con la lettera H viene identificata la successiva operazione che interessa i docenti titolari su provincia che non avendo ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni, devono essere trasferiti d’ufficio

Seguono i trasferimenti a domanda (lettera H-bis) per il personale docente di cui all’articolo 18bis del contratto, che riguarda la mobilità tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di competenza

La II Fase della mobilità si conclude con l’operazione identificata dalla lettera H-ter) che interessa i docenti senza precedenza che vengono trasferiti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Nell’ambito di questa operazione i movimenti vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:

• 100% posti disponibili a.s. 22/23
• 75% posti disponibili a.s. 23/24
• 50% posti disponibili a.s. 24/25

Conclusioni

Si ritiene importante sottolineare che per ciascuna delle operazioni della II Fase, l’ordine con il quale vengono valutate le domande è determinato dalla posizione occupata in graduatoria dai docenti, posizione che dipende dal punteggio valutato, per ciascuna preferenza, sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli (sezioni A1-A2-A3 della Tabella A).

Per il trasferimento d’ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai Dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del contratto sulla mobilità.

L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

Per la prima fase leggi

Mobilità docenti 2022: i trasferimenti all’interno del comune di titolarità

TUTTO SULLA MOBILITA’ anno scolastico 2022 – 23

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