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Permessi per testimoniare in Tribunale, un riepilogo

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Interviene nuovamente l’ARAN sulla questione relativa alle assenze dal servizio di un dipendente a tempo indeterminato per l’effettuazione di testimonianze per conto dell’Amministrazione.

Il parere dell’ARAN Cirs 963 : la casistica tra il testimoniare a favore della scuola e non

Così l’ARAN: “Al riguardo questa Agenzia ritiene utile evidenziare che non vi sono norme contrattuali che prevedono un permesso specifico “per citazione a testimoniare”. Fatta questa premessa occorre fare una distinzione:

− nel caso in cui il dipendente venga chiamato a deporre a favore o per conto dell’amministrazione il dipendente è considerato in effettivo servizio senza obbligo di dover recuperare le ore o le giornate fruite;

− nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell’interesse dell’amministrazione l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Per completezza si richiamano anche le circolari n. 7 ed 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, fornendo chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 71 del D.L. n. 112/08, riportano “Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).” Da ricordare che la detta agenzia si era già in via orientativa pronunciata con orientamenti applicativi RAL917 del 2011 e RAL_1773 del 2015”.

Vediamo ora la questione della testimonianza richiamando le faq del Ministero della giustizia che possono risolvere gli ulteriori in dubbi in materia.

L’obbligo di testimoniare

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.

Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p..

Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.

L’at. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.

Il permesso del datore di lavoro

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Chi può astenersi

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare.

I prossimi congiunti dell’imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l’obbligo di testimone salvi i casi disposti dall’ art. 199, c. 1 c.p.p.

Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d’ufficio salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d’ufficio salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

Le sanzioni

Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

Indennità e rimborsi

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.

·Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza. Il testimone può essere accompagnato in aula?

È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall’aula il loro turno.

· Quante volte è richiesta la presenza del testimone?

Di solito il testimone viene esaminato un’unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.

· Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?

Il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato. Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’assenza. Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda. Gli interessati devono presentare la domanda all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

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