Scrutini, possibili effettuarli 2 giorni prima della fine delle lezioni? Sì per consentire la partecipazione del Dirigente. Sentenza

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Ferma la regola generale che gli scrutini vanno svolti al termine dell’anno scolastico, in circostanze particolari è possibile un’anticipazione di qualche giorno rispetto alla chiusura prevista, ad esempio per assicurare la partecipazione del dirigente scolastico agli scrutini delle numerose classi, in modo anche di evitare disparità di trattamento tra i diversi consigli di classe. Lo ha chiarito la I Sezione del Consiglio di Stato nel Parere del 5 gennaio 2022.

La mancata ammissione dell’alunno

Una coppia di genitori ha avanzato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il MIUR e un Liceo scientifico statale, rappresentando che il Consiglio di classe della classe frequentata dal figlio, aveva deliberato la sospensione del giudizio dell’alunno, assegnando allo stesso il debito formativo su due discipline. La prova scritta di assolvimento del debito veniva giudicata “gravemente insufficiente”. Il Consiglio di classe deliberava quindi di non ammettere lo studente alla classe successiva. I genitori hanno chiesto che, tenuto conto che il figlio si è nel frattempo diplomato presso altro Istituto, venisse disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

I danni asseritamente cagionati dalla bocciatura

Secondo i ricorrenti la responsabilità della predetta bocciatura sarebbe imputabile alle carenze organizzative dell’Istituto scolastico, che avrebbe provocato un danno sia al proprio figlio, incidendo in modo estremamente negativo sulla personalità dello stesso pregiudicandone illegittimamente la vita scolastica, sia un danno economico alla famiglia che ha provveduto ad iscrivere il figlio presso una scuola privata.

Gli scrutini due giorni prima del termine delle lezioni

Tra le doglianze i ricorrenti hanno contestato che l’Istituto ha svolto lo scrutinio degli studenti prima della fine delle lezioni (gli scrutini si sono tenuti l’8 giugno, mentre la fine dell’attività didattica era stata stabilita con deliberazione della Giunta regionale del Veneto al 10 giugno), e ciò in contrasto con la normativa che non consentirebbe alcuna deroga al principio che gli scrutini devono essere svolti al termine delle lezioni.

La posizione del Ministero

In proposito, il Ministero dell’istruzione ha rappresentato che la possibilità di breve anticipazione degli scrutini troverebbe fondamento nel disposto dell’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001, per cui “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione”, posto che la delega al cd. docente vicario, estraneo al consiglio di classe, potrebbe essere data soltanto nel caso di assenza dal servizio del dirigente scolastico.

Gli scrutini possono essere anticipati se sussistono valide giustificazioni

In generale, il Consiglio di Stato ha confermato che gli scrutini vanno svolti al termine dell’anno scolastico. Tuttavia, in circostanze particolari come nel caso di specie, con un’anticipazione di soli due giorni degli scrutini rispetto alla chiusura prevista, allo scopo di assicurare la partecipazione del dirigente scolastico agli scrutini delle numerose classi (il Liceo scientifico ha una consistenza di 55 classi, con più di 1450 alunni), in modo anche di evitare disparità di trattamento tra i diversi consigli di classe, detto il suddetto principio può tollerare una eccezione negli stringenti limiti sopra richiamati. In ogni caso, la circostanza in questione non è in grado di inficiare la prova di esame, considerato anche che, come attestato dall’Amministrazione, “nei due rimanenti giorni di scuola, la classe non aveva in orario una delle due materie dove l’alunno aveva maturato il debito e, per quanto riguarda l’altra materia, residuavano due ore di lezione. Per tali motivi è altresì priva di pregio giuridico l’affermazione dei ricorrenti che l’anticipazione in questione avrebbe privato lo studente “della chance, seppur piccola, […] di recuperare l’insufficienza anche negli ultimi giorni di scuola”. Il ricorso, reputato infondato, secondo il parere del Collegio deve essere respinto.

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