Alunni minori di 14 anni, possono tornare a casa in autonomia: l’ok se c’è autorizzazione dei genitori. Sentenza

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La disposizione del regolamento scolastico che preclude l’uscita in autonomia degli alunni minori degli anni 14 è illegittima, poiché, secondo l’art. 19 bis del d.l. n. 148/2017, l’uscita in autonomia del minore può essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l’età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Lo ha stabilito il Tar Veneto, Sezione I, Sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.

L’uscita autonoma prima della modifica del Regolamento

Fino all’intercorsa modifica del regolamento scolastico, gli alunni infra14enni, quando autorizzati dai genitori, beneficiavano della possibilità di uscire autonomamente dalla scuola, dietro richiesta scritta e motivata, presentata, da parte del genitore, all’inizio di ogni anno scolastico”.

La presa in consegna degli alunni all’uscita

Alcuni genitori di alunni frequentanti una scuola media hanno impugnato la delibera che ha modificato il regolamento scolastico, prevedendo che “gli alunni della dovranno essere presi in consegna, all’uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata”. La nuova versione del Regolamento faceva quindi venir meno ogni distinzione fondata sull’età e la classe frequentata da ciascun alunno, stabilendo in via generale il divieto di uscita autonoma per tutti gli iscritti alla scuola, imponendo ai genitori di prenderli in consegna all’uscita di scuola, personalmente o tramite persona “espressamente delegata”, senza possibilità di deroga.

La lesione dell’organizzazione familiare

I genitori si rivolgono al Tar lamentando che tale disposizione lede l’organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni, imponendo gravosi spostamenti, così da interferire pesantemente con gli orari di lavoro, e contrastando col principio di cui all’art. 19 bis del d.l. n. 148/2017 (convertito in L. n. 172/2017), secondo il quale l’uscita autonoma degli alunni non è di per sé preclusa ma è semmai suscettibile di autorizzazione individuale, a richiesta dei genitori, in considerazione dell’età e del grado di maturazione raggiunto da ciascun studente.

L’autorizzazione all’uscita dei minori di 14 anni

L’art. 19 bis, c. 1, d.l. n. 148/2017 (convertito in L. n. 172/2017) stabilisce che “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.

Uscita autonoma come elemento formativo dell’alunno

Alla stregua di tale norma, l’uscita autonoma degli alunni costituisce un elemento cruciale del processo di crescita personale volto ad alimentare i meccanismi di auto-responsabilizzazione del minore, quindi parte del percorso formativo, in quanto funzionale al raggiungimento dell’autonomia personale. Per il Tar ogni determinazione diretta ad escludere l’esercizio di tale facoltà è in antitesi con la funzione formativa insita nel rilascio, da parte dei genitori, dell’autorizzazione individuale all’uscita in autonomia. Autorizzazione che costituisce esercizio della responsabilità genitoriale, poiché si traduce nella sintesi tra la valutazione del grado di maturità raggiunto dal minore, da un lato, e l’affidamento, dall’altro lato, che i genitori ripongano nel comportamento assunto dall’alunno, non più soggetto a vigilanza, all’esterno dei locali dell’istituto, così da avviare, in accordo con l’autorità scolastica, un percorso di progressivo affrancamento che abbia come approdo ideale l’affermazione nel corso dell’adolescenza dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita, col sostegno (e non più con la mera autorizzazione) materiale e morale della famiglia.

L’annullamento della disposizione

La deliberazione impugnata, che preclude l’uscita in autonomia dei minori degli anni 14, è stata dichiarata illegittima, poiché, alle condizioni e per le finalità stabilite dall’art. 19 bis, d.l. n. 148/2017, l’uscita in autonomia del minore può sempre essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l’età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Il Tar infine, ha evidenziato che, nonostante il disposto annullamento, resta intatto il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, nell’osservanza dei principi enunciati in sentenza.

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