Graduatoria interna di Istituto, esigenze di famiglia: quali sono e quando si valutano

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Le esigenze di famiglia rappresentano uno degli elementi valutati nella graduatoria interna di istituto (oltre che nella mobilità). Quali sono e come si valutano.

Graduatoria interna di istituto

Le graduatorie interne di istituto vengono redatte e pubblicate dai dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità (ossia entro il 30 marzo 2022), per ciascun posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata. Graduatoria interna di istituto docenti, nuovi titoli potranno essere conseguiti entro il 15 marzo. Entro il 30 scuole pubblicano

Le graduatorie sono predisposte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico, secondo quanto previsto dalla Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25). Questi gli elementi valutati:

  1. anzianità di servizio;
  2. esigenze di famiglia;
  3. titoli generali.

Leggi qui per i docenti che vanno esclusi dalla graduatoria. 

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia, per cui si ha titolo al punteggio, indicate nella summenzionata tabella A – sezione A2, sono le seguenti:

  • A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli: Punti 6
  • B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni: Punti 4
  • C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro: Punti 3
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto: Punti 6.

Si precisa che, nella graduatoria interna di istituto, le suddette esigenze di famiglia sono da intendersi come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità.

Condizioni per la valutazione

Ricongiungimento

L’attribuzione dei 6 punti previsti dalla sopra riportata lettera A (ricongiungimento al coniuge…) spetta:

  • nel caso in cui il familiare sia residente nel comune di titolarità dell’interessato;
  • nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano scuole richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità;
  • nel caso in cui nel comune di residenza del familiare vi sia un plesso della scuola sede di organico (scuola sempre di titolarità dell’interessato).

Figli

Il punteggio per i figli d’età inferiore ai 6 anni (4 punti) e d’età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18 ovvero per i figli maggiorenni totalmente o permanentemente inabili a proficuo lavoro (3 punti), spetta sempre, a prescindere dalla residenza dei medesimi. Si precisa che:

  • spettano 4 punti anche per i figli che compiano 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (quindi per i figli che abbiano già compiuto o compiano 6 anni nel 2022);
  • spettano 3 punti anche per i figli che compiano 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (quindi per i figli che abbiano già compiuto o compiano 18 anni nel 2022).

Cura e assistenza

Il punteggio per la cura e l’assistenza, di cui alla lettera D) sopra riportata, spetta quando:

  • il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente;
  • il comune in cui può essere prestata l’assistenza è viciniore a quello di titolarità, qualora nel comune medesimo (di assistenza) non vi siano sedi richiedibili;
  • nel comune in cui può essere prestata l’assistenza vi sia un plesso della scuola sede di organico (scuola sempre di titolarità dell’interessato).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, oltre a quanto detto, si aggiungono le seguenti condizioni:

a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 del D.P.R. n. 309/1990, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

Ipotesi di CCNI sulla mobilità 2022/25

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