La mia scuola ha subito un furto, come procedere? Guida con modello discarico inventariale da scaricare

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Non sono rari i casi di furto nelle istituzioni scolastiche. Lo dimostra il fatto che il Ministero dell’istruzione eroga appositi finanziamenti alle istituzioni che hanno subito furti e sottrazioni formalmente accertati.
Come deve procedere l’istituzione scolastica? Quali sono i compiti del Dirigente scolastico e del personale incaricato? Quali sono le responsabilità? Con il presente contributo facciamo il punto sulla procedura amministrativa da seguire, focalizzandoci in particolare sui beni inventariati, fornendo anche consigli pratici.

I casi più frequenti.

La casistica più diffusa nelle istituzioni scolastiche riguarda furti, con o senza effrazioni, relativi a:

  • Beni e dispositivi informatici (notebook, pc, impianti audio, monitor, stampanti, etc);
  • Materiale di magazzino;
  • Prodotti e denaro dei distributori automatici;
  • Arredi;
  • Denaro contante delle minute spese.

Spesso, alla sottrazione si accompagnano danneggiamenti e atti vandalici di varia entità, comportando quindi un vulnus alla normale ripresa dell’attività didattica e amministrativa nei giorni successivi.

Furto di beni inventariati.

Nel caso in cui il furto riguardi beni iscritti nei registri inventariali, si prenda in considerazione quanto stabilito dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, all’art. 33: “Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all’uso, sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero è allegato il verbale redatto dalla commissione di cui all’articolo 34, nel caso di materiale reso inservibile all’uso.

3. Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 è, altresì, allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni”.

Ricordiamo anzitutto che i beni mobili inventariati sono quelli che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche:

  • non sono beni di facile consumo;
  • abbiano un valore superiore a duecento euro, IVA compresa.

Adempimenti a carico di DS e DSGA.

L’atto di partenza è la presa di coscienza formale dell’avvenuto furto, attraverso una formale relazione del DSGA, nella sua funzione di consegnatario dei beni mobili, o di eventuali sub consegnatari e/o responsabili di plesso. La relazione esprime le circostanze fattuali della sottrazioni: modalità, tempistiche, danni e conseguenze.

Il Dirigente scolastico deve dunque procedere, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica, alla formalizzazione della denuncia presso l’Autorità di pubblica sicurezza del territorio di riferimento. Copia andrà conservata agli atti della scuola.

Da ultimo, con apposito provvedimento di discarico inventariale, il Dirigente scolastico elimina il bene mancante dal registro di inventario. L’atto deve contenere i seguenti riferimenti essenziali:

  • numero di inventario e descrizione del bene;
  • motivazioni del discarico, in ordine al furto;
  • copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza;
  • indicazioni di eventuali responsabilità del personale scolastico con obbligo di reintegro;
  • l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione;

Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario di riferimento.

Furto delle minute spese.

Il fondo delle minute spese è costituito da denaro contante, riscosso e gestito dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, che agisce in qualità di agente contabile.

Nel caso di sottrazione, si applica l’art. 194 del R.D. 23/05/1924, n. 827 che dispone: “Le mancanze o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”.

In proposito si segnala che le scuole possono dotarsi di apposito regolamento interno per la gestione del fondo delle minute spese, previa delibera del Consiglio di istituto, che può dettare regole di condotta nei casi di furto.

L’idea delle polizze assicurative.

Una buona prassi sarebbe quella di stipulare polizze assicurative con società private, per la copertura dei rischi derivanti da furti e danneggiamenti, specie per i beni di notevole valore.

In proposito, si ricorda l’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di assicurazione, come previsto dall’art. 43, comma 7.

Proprio la norma in esame impone alle istituzioni scolastiche di rispettare le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive del Ministero dell’istruzione per l’acquisizione del servizio assicurativo.

È consigliabile in tali operazioni affidarsi a broker assicurativi, quali soggetti specializzati, per l’individuazione della migliore proposta contrattuale in termini economici e qualitativi.

In allegato format editabile di modello di discarico inventariale per furto, a firma del Dirigente scolastico.

Scarica modello i discarico

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