Argomenti Guide

Tutti gli argomenti

Assegno unico e universale per figli a carico: come si presenta la domanda, erogazione dei benefici. Chiarimenti INPS

WhatsApp
Telegram

Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1 marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico. L’INPS, col messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha comunicato il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle istanze relative al beneficio economico in oggetto. Vediamo, quindi, come si effettua l’istanza, se non lo si è già fatto, e come sarà erogato il beneficio, con alcune importanti specificazioni nel caso di genitori separati/divorziati.

Chi può fare domanda? Requisiti.

L’AUU per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, etc.

Come previsto dall’art. 3 del Decreto, presupposto per il riconoscimento dell’Assegno è che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’istante sia in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le famiglie che risultano già destinatarie del Reddito di Cittadinanza non devono presentare istanza: l’AUU sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS.

Quando presentare l’istanza e quando sarà corrisposto l’Assegno?

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo, e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento dei 18 anni, i figli possono inoltrare l’istanza, anche se già presentata dai genitori, e richiedere la corresponsione diretta della quota di AUU loro spettante.

L’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo, in riferimento alle domande presentate tra gennaio e febbraio (i pagamenti saranno eseguiti dal 15 al 21 marzo).

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, l’AUU decorre dal mese di marzo (saranno riconosciuti retroattivamente gli arretrati).

Per le domande presentate dal 1° luglio, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Modalità di presentazione delle domande

Come specificato nel Messaggio INPS n. 4748, “la domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti”.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • accedendo dal sito INPS, servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • Istituti di Patronato.

Pagamento “in misura intera” o “ripartita”

Ai sensi dell’art. 6, c. 4, del decreto legislativo in commento, “l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”.

Il Messaggio INPS chiarisce che l’istante, ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, può scegliere tre diverse opzioni:

  1. In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”: opzione per i genitori coniugati, che abbiano deciso di far pervenire il pagamento del 100% ad uno solo di essi.

Tuttavia, tale opzione può essere selezionata “anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda”.

Nel caso di “affidamento esclusivo”, il pagamento del 100% spetterà, generalmente, al genitore affidatario, selezionando la casella a).

Nel caso di “affidamento condiviso”, invece, si può scegliere il pagamento ripartito al 50%, flaggando una delle due seguenti opzioni:

  1. Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota;
  2. Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno.

Infine:

  • nel caso di affidamento condiviso, in cui “con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito”.
  • nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario, il richiedente dovrà presentare la domanda selezionando la relativa opzione: l’assegno sarà erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su IBAN. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

  • conto corrente bancario;
  • conto corrente postale;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, con accredito sulla carta.

Il Messaggio sottolinea che l’IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito dell’Assegno, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario dello stesso, salvo che la domanda venga inoltrata dal tutore di genitore incapace: in tal caso, l’IBAN può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore.

I controlli inerenti la titolarità dell’IBAN sono effettuati dall’INPS tramite “un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea, debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione”.

Chiarimenti INPS

Vedi anche

Assegno unico e universale per i figli a carico: criteri, requisiti, limiti e determinazione quantum del beneficio

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri