Mobilità docenti 2022/23, compilazione sezione “Precedenze”. GUIDA PER IMMAGINI

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Le domande di mobilità del personale docente, per l’a.s. 2022/23, si presentano dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Come si compila la sezione “Precedenze”.

Domanda

La domanda va compilata, secondo la tempistica suddetta, tramite Istanze Online, accedendo all’area riservata e cliccando in home page sulla domanda di interesse. Qui tutti i passaggi per compilare l’istanza: dalla prima all’ultima sezione.

La sezione “Precedenze”, nelle domande di trasferimento per tutti i gradi di istruzione, riporta tutte le precedenze indicate nell’articola 13/1 del CCNI 2022/25, cui si aggiungono:

  • nella scuola dell’infanzia, la precedenza prevista per gli utilizzati presso le strutture ospedaliere;
  • nella scuola primaria, la precedenza prevista per l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta e quella per gli utilizzati presso le strutture ospedaliere;
  • nella scuola secondaria, la precedenza prevista per l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, quella per gli utilizzati presso le strutture ospedaliere e quella per gli utilizzati presso le strutture carcerarie.

Precisiamo che le precedenze, di cui al succitato articolo 13/1 del CCNI 2022/25, sono applicate nei soli trasferimenti, eccetto la prima che è applicata anche nei passaggi di ruolo/cattedra.

Sezione precedenze

La sezione (si riporta l’immagine della sezione presente nelle domande della scuola secondaria):

Cosa inserire nelle caselle della sezione (evidenziamo che i numeri delle caselle riportate sono quelli di una domanda di trasferimento per la scuola secondaria di primo grado; tali numeri sono diversi nelle varie domande in relazione alle voci in più o in meno riportate nelle sezioni precedenti delle medesime, tuttavia gli elementi da inserire non cambiano; evidenziamo, inoltre, che l’ordine, con cui vengono trattate le precedenze, è quello indicato di seguito alla fine della descrizione di cosa inserire in ciascuna casella):

N. 23: vanno inserite la provincia e la scuola/comune, da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, negli ultimi otto anni, in quanto soprannumerari; va inserita anche la tipologia di posto di titolarità per cui si è stati dichiarati perdenti posto. Si tratta della precedenza di cui a punti II e V, art. 13/1, del CCNI (vale nei soli trasferimenti in ambito comunale e si applica anche se l’interessato è titolare in un comune diverso da quello della scuola/comune richiesti);

N. 24: si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza per i non vedenti. Si tratta della precedenza di cui al punto I, art. 13/1, del CCNI (vale anche per i passaggi di ruolo/cattedra e si applica a prescindere dal comune o dalla provincia di provenienza del docente);

N. 25: si deve indicare con un “SI” ovvero con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza per gli emodializzati. Si tratta della precedenza di cui al punto I, art. 13/1, del CCNI (segue la precedenza del punto precedente, vale anche per i passaggi di ruolo/cattedra e si applica a prescindere dal comune o dalla provincia di provenienza del docente);

N. 26: si deve indicare la provincia (quella di residenza) per la quale il docente con disabilità, di cui all’articolo 21 della legge 104/92, usufruisce della precedenza. Si tratta della precedenza di cui al punto III, art. 13/1, del CCNI (si applica in tutte le fasi dei trasferimenti);

N. 27: si deve indicare con un “SI” o con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza prevista per il personale che per gravi patologie ha bisogno di cure a carattere continuativo. Si tratta della precedenza di cui al punto III, art. 13/1, del CCNI (segue la precedenza di cui al punto precedente e si applica in tutte le fasi dei trasferimenti);

N. 28: si deve indicare la provincia (quella di residenza) per la quale il docente con disabilità, di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, usufruisce della precedenza. Si tratta della precedenza di cui al punto III, art. 13/1, del CCNI (segue la precedenza di cui al punto precedente e si applica in tutte le fasi dei trasferimenti);

N. 29: si devono indicare la provincia (quella di domicilio dell’assistito), per la quale si usufruisce della precedenze prevista per chi assiste il figlio, il coniuge ovvero il genitore con grave disabilità e la persona assistita (figlio, coniuge o genitore con grave disabilità).  Si tratta della precedenza di cui al punto IV, art. 13/1, del CCNI (nel caso di assistenza al genitore la precedenza si applica nei soli trasferimenti provinciali, mentre nel caso di assistenza al figlio e al coniuge anche in quelli interprovinciali);

N. 30: si deve indicare la provincia in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge militare (o che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza) convivente oppure la provincia dove lo stesso abbia eletto domicilio all’atto del collocamento a riposo. Si tratta della precedenza di cui al punto VI, art. 13/1, del CCNI (si applica nella II e III fase dei trasferimenti);

N. 31: si deve inserire la provincia nella quale si esercita il mandato amministrativo (si tratta del personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali). Si tratta della precedenza di cui al punto VI, art. 13/1, del CCNI (si applica nella II e III fase dei trasferimenti);

N. 32: si deve inserire la provincia nella quale è stata svolta l’attività sindacale e nella quale è stato eletto il domicilio da almeno tre anni. Si tratta della precedenza di cui al punto VI, art. 13/1, del CCNI (si applica nella III fase dei trasferimenti);

N. 33: si deve indicare con un “SI” o con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza per l’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, riconosciuta a chi ha svolto almeno tre anni di servizio (utili alla ricostruzione di carriera) nei medesimi corsi. Si tratta della precedenza di cui all’articolo 23/15 del CCNI 2022/25 (si applica in tutte le fasi dei trasferimenti; riguarda solo la scuola primaria e secondaria);

N. 34 (sono qui raggruppate due precedenze): nella prima si deve indicare con un “SI” o con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza prevista per gli utilizzati nelle strutture ospedaliere, riconosciuta a chi ha svolto almeno tre anni di servizio (utili alla ricostruzione di carriera) nelle medesime strutture; nella seconda si deve indicare con un “SI” o con un “NO” se si usufruisce o meno della precedenza prevista per gli utilizzati nelle strutture carcerarie, riconosciuta a chi ha svolto almeno tre anni di servizio (utili alla ricostruzione di carriera) nelle medesime strutture. Si tratta della precedenza di cui all’articolo 23/14 del CCNI 2022/25 (la precedenza per le strutture carcerarie riguarda solo la scuola secondaria; mentre quella per le strutture ospedaliere tutti i gradi di istruzione, infanzia compresa). 

Mobilità docenti 2022-23: al via domanda su Istanze online. LE ISTRUZIONI E GUIDE PER IMMAGINI

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