Assegno unico universale figli, le indicazioni generali

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La legge 46 del 2021, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU). Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento.

Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, la legge 1° aprile 2021, n. 46, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU) con decorrenza 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Le richieste per l’assegno unico universale dal 1° gennaio 2022, si presentano esclusivamente in modalità telematica sul sito internet dell’INPS le domande sono annuali riguarda il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

La domanda di assegno unico e universale per i figli può presentarla il genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il figlio maggiorenne avrà la possibilità di richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno spettante.

A chi spettano i benefici

Il beneficio spetta per i figli minorenni e per i figli maggiorenni a carico dei genitori e fino al compimento dei 21 anni di età.
Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare risultanti dall’ISEE.

Requisiti dei figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Le condizioni sono verificate qualora con la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n.
    226);
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento  del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste.

Misura e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio presente sul sito www.inps con lo spid SPID di livello 2 o superiore oppure con Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

È data la possibilità di presentare domanda anche presso gli istituti di patronato (legge n. 152/2001), non viene più presentata tramite la scuola, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare il cambio di regime ai propri dipendenti.

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile procedere a correzione cliccando su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione”, in questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali ed è compatibile per i percettori del Reddito di cittadinanza l'INPS corrisponderà l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza nella misura dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, per il coniuge a carico rimane ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

Assegno unico universale, che cosa è, chi ne ha diritto, quanto spetta. Tutte le info utili [FAQ e VIDEO TUTORIAL]

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