Mobilità e graduatoria di istituto, docenti sospesi maturano anno di servizio? Tutte le info

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I docenti sospesi dal servizio, a causa del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, maturano l’anno di servizio? Potranno far valere l’a.s. 2021/22 nelle graduatorie interne di istituto e nelle operazioni di mobilità?

Obbligo vaccinale

Com’è noto, il DL n. 172/2021, convertito in legge n. 3/2022, ha introdotto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche per il personale scolastico (docente e non docente). Il mancato assolvimento dell’obbligo determina la sospensione dal servizio.

Come leggiamo nell’articolo 2, comma 3, del DL 172/2021:

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione, dunque, non ha conseguenze disciplinari, tuttavia per il periodo in cui il docente/ATA è sospeso non riceverà lo stipendio né altro compenso o emolumento.

Sospensione e validità del servizio

Il periodo di sospensione dal servizio, a causa del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, non può essere computato ai fini della maturazione dell’anno di servizio, in quanto (in linea generale) è valutato il servizio effettivamente prestato, eccetto per i casi esplicitamente previsti dalla normativa [come i periodi di congedo retribuiti e non disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001  (congedo di maternità/paternità, congedo parentale o per la malattia del figlio) ovvero il periodo di congedo per dottorato di ricerca ]. 

Nel caso specifico, il DL 172/2021 non ha previsto che il periodo di sospensione dal servizio sia da computare nell’anzianità di servizio.

Anno di servizio

Se il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio, è possibile comunque maturare l’anno di servizio e avere attribuito il punteggio spettante, in base ai giorni prestati.

Se, infatti, nel corso dell’intero anno scolastico:

  • il docente presti 180 giorni di servizio (anche non continuativo) avrà maturato l’anno di servizio e gli saranno attribuiti 6 punti nella graduatoria interna di istituto e nell’eventuale istanza di mobilità;
  • il docente non riesca a prestare 180 giorni di servizio, non avrà maturato l’anno di servizio e non gli sarà attribuito il punteggio di cui sopra.

Quanto detto discende dall’articolo 11, comma 14, del legge n. 124/1999 che chiarisce la disposizione dell’articolo 489 del D.lgs 297/94 in merito al riconoscimento dei servizi non di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, prevedendo che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Quindi si riconosce come anno scolastico intero il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o al termine delle attività per la scuola dell’infanzia, come chiarito dal Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Quando sarà valutato o meno

Ricordiamo che l’a.s. 2021/22 sarà oggetto di valutazione il prossimo anno scolastico, in quanto nell’anzianità di servizio l’anno in corso non si valuta sia nelle graduatorie interne di istituto che nella mobilità.

Docenti precari

Quanto detto per i docenti di ruolo vale anche per i supplenti che potranno far valere l’anno di servizio nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto e nelle GPS, soltanto se hanno maturato 180 giorni di servizio anche non continuativo ovvero abbiano prestato un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini ovvero delle attività per la scuola dell’infanzia.

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