Tipologie di rapporti negoziali: in allegato schema di tabella per la valutazione dei titoli

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L’Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.). I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell’Istituzione Scolastica, in qualità di committente.

I contratti di prestazione d’opera intellettuale possono essere stipulati dall’Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell’art. 40, comma 1, della Legge 449/1997. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente. Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, l’Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

Requisiti professionali

Nel conferimento dell’incarico – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto ad hoc dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) diretto magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè – si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Per ciascuna attività/progetto deliberati per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • competenze richieste dal progetto;
  • esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
  • esperienze metodologiche e didattiche;
  • titoli di studio e di formazione;
  • attività di libera professione svolta nel settore.

Il riscontro dei requisiti

L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto. I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, saranno pubblicizzati dall’Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto ad hoc dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) diretto magistralmente dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè – individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell’apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell’Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

  • l’oggetto della prestazione;
  • la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  • il corrispettivo previsto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego .
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione.

Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il Dirigente – come si legge nel brillante “Regolamento” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) – è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF e dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l’amministrazione scolastica. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Gli impegni dell’Istituto

Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna a:

  • assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
  • garantire la qualità della prestazione;
  • valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
  • scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
  • valutare, fra più opzioni, considerare l’opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;

L’attribuzione dell’incarico sulla base di stabiliti criteri

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri: Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa:

  • il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono
  • alle attività ed alle finalità della scuola.
  • Il curriculum che supporta il progetto per cui si è selezionati
  • Il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
  • i titoli di studio e le specializzazioni;
  • le esperienze lavorative nel settore;
  • pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
  • pregressa esperienza nella scuola
  • eventuale valutazione del Dirigente Scolastico.

Incarichi relativi ai P.O.N.

I criteri di cui sopra – come si legge nel “Regolamento” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) – sono così integrati:

  • titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
  • competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
  • patente informatica;
  • dottorati di ricerca;
  • pubblicazioni;
  • specializzazioni afferenti all’area di intervento;
  • corsi di perfezionamento post – laurea;
  • comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
  • esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
  • esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
  • partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
  • In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La selezione degli esperti PON

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione. La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o (G.O.P.) se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili. Per altri progetti per i quali non è prevista l’obbligatorietà dell’Avviso pubblico, il Dirigente scolastico può ricorrere alla chiamata diretta.
La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica. Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni (ragionale previsione) dalla pubblicazione. E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Requisiti e individuazione degli esperti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, fino al limite dei massimali di punteggio previsto dalle tabelle che ciascuna scuola dovrebbe prevedere.

Commissione per le valutazioni

Il Dirigente Scolastico – come si legge nel ben articolato e nel ben strutturato “Regolamento” predisposto dall’Istituto Comprensivo Statale di Squillace (CZ) diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Carè, un esperto in tematiche giuridiche ma anche didattiche, brillante e esemplare – può nominare un’apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l’attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

Doveri e responsabilità dell’esperto

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:

  • Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;
  • Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni. In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.

Stipula del contratto e della lettera di Incarico

Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all’esito della procedura comparativa. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

  • parti contraenti;
  • oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  • durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  • corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
  • modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  • luogo e le modalità di espletamento dell’attività;
  • previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
  • possibilità da parte dell’Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l’Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  • previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
  • informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  • disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall’attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
  • dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

  • durata dell’Incarico;
  • oggetto dell’Incarico;
  • obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico;
  • indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Durata dell’Incarico

La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell’art. 7 comma 6, del T.U. L’Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all’Incaricato, nell’invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto. La lettera di Incarico, nell’ipotesi di affidamenti a personale interno all’Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l’Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Fissazione del compenso

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell’Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto e delle disponibilità finanziarie programmate. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95). La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Verifica dell’esecuzione e del buon andamento dell’Incarico

Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l’applicazione di penali o l’utilizzo di clausole risolutive espresse.

Controllo preventivo della Corte dei Conti

L’efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell’art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Sono esclusi dall’ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Scarica allegato – Requisiti e punteggio

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