Il ruolo del broker assicurativo a scuola

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La figura del broker si è ormai consolidata, da circa vent’anni, nelle scuole del Bel Paese; difficilmente, invero, le istituzioni scolastiche portano avanti, motu proprio, le pratiche e le procedure inerenti i rinnovi delle polizze assicurative scolastiche, stante il tecnicismo della materia, per la quale è necessario farsi assistere da esperti del settore per non ritrovarsi successivamente in situazioni spiacevoli.
Riassumiamone gli aspetti salienti, facendo anche un breve excursus storico.

Un po’ di “storia”

Dagli anni ‘90 in poi del secolo scorso, alla luce della crescente attenzione circa le tematiche della prevenzione del rischio e del risarcimento dei danni nel caso di eventi verificatasi a scuola, anche gli istituti scolastici hanno, piano piano, adottato strumenti e procedure volte ad una più accurata ricerca delle migliori coperture assicurative a beneficio degli alunni e del personale scolastico.

Invero, fino agli anni ‘80, l’assicurazione per il rischio scolastico era affidata unicamente all’INAIL: è solo a cavallo tra gli anni ‘90 e il Duemila che iniziarono a rilasciarsi i primi mandati di intermediazione assicurativa, finalizzati a sottoscrivere coperture assicurative ad hoc per i lavoratori della scuola e per gli studenti.

Le prime polizze in materia erano piuttosto semplici, ricomprendendo poche, ma basilari, garanzie. La scuola, però, è fortemente cambiata – sia per l’evoluzione delle tecniche di insegnamento sia per una maggiore attenzione verso processi formativi quali viaggi e scambi interculturali – comportando ciò un revirement ed un aggiornamento della qualità e delle caratteristiche minime delle coperture offerte dalle compagnie di assicurazione.

Il Broker: un “alleato” contro la standardizzazione delle coperture assicurative

A differenza di altre amministrazioni pubbliche – ove i valori in gioco sono più elevati e dove, quindi, il broker riveste una funzione altamente tecnica nella analisi del rischio – nella scuola il ruolo del broker è stato per lungo tempo relegato più a predisporre una procedura selettiva corretta che a far pervenire alla stipula di una polizza realmente adeguata e “calzante” alle necessità della stessa.

Bisognerebbe, al contrario, servirsi al massimo delle competenze del consulente assicurativo, per due ordini, complementari, di motivi:

  1. Le Istituzioni scolastiche si trovano, oggi, a gestire situazioni di rischio potenzialmente elevato e fortemente diversificato rispetto al grado di scuola di riferimento (primaria, secondaria di primo o secondo grado); ciò nonostante, le offerte delle società assicuratrici sono improntate alla standardizzazione, ossia ad una equiparazione de facto di situazioni differenti: scuole diverse per età degli alunni, tipologia, rischio e sinistrosità pregressa, vengono “coperte” con le medesime clausole/garanzie, col pericolo di ritrovarsi a pagare premi eccessivi, sproporzionati o inadeguati rispetto agli effettivi bisogni.

Esemplificando, è impensabile standardizzare le polizze dei viaggi d’istruzione organizzati negli istituti secondari di secondo grado o nelle scuole primarie – stante le differenze evidenti tra le due fattispecie – o di prevedere le medesime coperture assicurative per le scuole ove sia o meno attiva l’alternanza scuola-lavoro.

  1. Per evitare il rischio che la copertura assicurativa acquistata sia inadeguata ed inefficace, occorre, pertanto, l’intervento di un broker assicurativo; quest’ultimo procederà in tal senso:
  • Effettuerà un’analisi del rischio sulle caratteristiche precipue della scuola di riferimento: strutture, attrezzature, età degli alunni, progetti, attività espletate, etc.;
  • Redigerà uno studio assicurativo, ossia la “risposta” al rischio poco prima analizzato.

Su quanto sinora detto si è espressa anche l’ANAC, nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, affermando che “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”.

Le attività ulteriori

Superata la fase di studio e di analisi del rischio, il ruolo del broker proseguirà nella fase di assistenza della procedura selettiva. Lo stesso, invero, avrà approntato capitolati e massimali ad hoc volti, da un lato, ad escludere offerte generiche, eccessive o inadeguate, dall’altro, a trovare una compagnia assicurativa che accetti le condizioni previste dal capitolato, al fine di mantenere elevati standard di sicurezza.

L’assistenza del broker sarà fondamentale, poi, anche durante la vigenza del rapporto contrattuale con la società assicurativa, sia nella fase di gestione della polizza (il broker, ad esempio, verificherà gli adempimenti ed i pagamenti dei premi a conclusione di ogni periodo assicurativo) sia nella gestione di eventuali sinistri.

Criteri per la scelta del broker

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce i requisiti necessari che ogni operatore economico, che partecipa ad una procedura pubblica di acquisizione di beni o servizi, deve rispettare:

  • Assenza di conflitto di interessi: l’art. 80, c. 5, lett. d) prevede espressamente l’esclusione dell’operatore in caso di conflitto di interessi. Il Codice delle Assicurazioni Private definisce i broker come “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”. Ciò significa che il broker non può essere dipendente di una Società assicuratrice, dovendo lo stesso rispettare il principio di indipendenza e terzietà, da intendere come assenza di qualsivoglia tipo di relazioni tra la società di brokeraggio e le compagnie assicurative che operano nel comparto scolastico;
  • Adeguatezza economico-finanziaria: ex art. 83, c. 1, lett. b);
  • Competenza tecnica: requisiti speciali di qualificazione attinenti l’esperienza e l’affidabilità organizzativa del Broker.

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