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Supplente e rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando scatta la continuità didattica e dunque la proroga del contratto al termine delle lezioni?

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Una gentile insegnante alle prime supplenze ci scrive in redazione descrivendoci la sua situazione: dal Gennaio 2022 sta sostituendo una docente in ruolo ed ha già rinnovato il contratto per supplenza breve due volte. Potrebbe rientrare la titolare; in questo caso che succederà alla nostra insegnante supplente? 

Rientro del docente titolare prima del 30 aprile

In questo caso il contratto con l’insegnante supplente non viene prorogato; non importa quanti giorni di assenza abbia effettuato il titolare. È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

Rientro dopo il 30 aprile – La Normativa

L’art 37 del CCNL 2006/09 Scuola dispone che:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile [nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30/04], ma della data di termine dell’assenza del titolare, cioè dopo il 30/04. L’art. 37 infatti dispone il rientro in servizio “dopo il 30 aprile”.

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.

Ovvio che se già al 1° maggio il docente titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è superfluo. Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare, che ovviamente sarà dopo il 30 aprile.

È altresì evidente che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

Scuola dell’Infanzia

Diverse scuole commettono l’errore della non applicazione di tale articolo alla scuola dell’Infanzia affermando che non esistono in tale ordine di scuola le “classi” e le “valutazioni finali” intese come esami.

Ciò è erroneo.

Infatti, l’art. in questione non fa alcuna differenza tra ordini di scuola comprendendo quindi anche la scuola della Infanzia senza operare alcuna eccezione.

Pertanto, sia i 90 che i 150 gg di assenza valgono anche per la docente titolare della scuola della infanzia sostituita da un supplente il quale deve necessariamente deve essere mantenuto in servizio per continuità didattica fino al termine delle attività didattiche, che per tale tipologia di scuola è previsto in data 30/06.

Se il docente titolare rientra in servizio durante il periodo di sospensione dalle lezioni

Ad esempio durante le vacanze di Natale o Pasqua. Questi rientri, durante le attività didattiche sospese, vengono definiti “formali”. I giorni di sospensione delle lezioni sono sempre ricompresi nei 150/90 giorni di assenza anche se il titolare effettua dei rientri “formali” in detti periodi.

La continuità didattica richiamata dalla norma è interrotta esclusivamente dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante eventuali periodi di sospensione delle lezioni.

Nella Nota MIUR n. 16294 del 28/10/2016 tale caso è inserito al punto c) richiamando l’Orientamento ARAN dell’ottobre dello stesso anno in un cui si specifica che “…dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”.

Quindi in definitiva il conteggio dei giorni di sospensione dalle lezioni non viene interrotto dal rientro formale del docente titolare in servizio durante, appunto, la sospensione delle attività didattiche; al supplente non spetterà, però, alcun compenso per i giorni di vacanza. Facciamo un esempio.

Il docente titolare è assente dal 15/11 al 22/12. Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale) non produce certificazione di assenza. Poi si assenta nuovamente a partire dal 7 gennaio fino al 13/04 (inizio vacanze pasqua) ed ancora si riassenta dal 20 aprile fino al 30/4 o data successiva.

Al supplente in servizio fino al 22/12 viene rinnovato il contratto dal 7/1 al 13/04 e dal 20/04 al 30/04 o data successiva senza pagamento delle vacanze, per continuità didattica (art. 7/5 DM 131/07).

ATTENZIONE! Molte scuole commettono l’errore di azzerare i giorni di assenza del titolare di novembre e dicembre ricominciare a contarli dal 7/1 ai fini del conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

In questi casi, invece, anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni rientra in pieno nel conteggio dei 150/90 gg. richiesti dalla norma, anche se di fatto il titolare non ha prodotto nessuna assenza formale. Ciò perché, come conclude l’ARAN nell’orientamento citato “…ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente”.

Conclusioni

In conclusione, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio fino al termine delle lezioni/per gli scrutini e le valutazioni finali rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

Supplenza breve: va considerata come unico periodo, anche se il titolare rientra durante le vacanze di Natale o Pasqua. Ordinanza – Orizzonte Scuola Notizie

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