Graduatorie GaE 2022/25, chi non può presentare domanda e chi può essere escluso

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Le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento ovvero trasferimento ad altra provincia delle graduatorie ad esaurimento si presentano dal 21 marzo al 4 aprile 2022. Chi non può partecipare alla procedura e chi può essere escluso dopo la presentazione dell’istanza.

Graduatorie 2022/25

Il DM n. 60/2022 ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (e della prima fascia delle graduatorie di istituto) per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Non sono previsti nuovi inserimenti. Aggiornamento GAE e GI, domande dal 21 marzo fino al 4 aprile tramite Istanze on Line (serve lo SPID)

Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia delle GaE e nella fascia aggiuntiva presentano, tramite Istanze Online, nell’arco temporale sopra indicato (dal 21 marzo al 4 aprile 2022), domanda di:

  • aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
  • permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
  • reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra.

Qui le info sulla presentazione dell’istanza, sulle operazioni possibili per i docenti già inseriti e sui termini di conseguimento dei titoli e servizi valutabili

Chi non può partecipare

Come leggiamo nell’articolo 8, comma 3, del citato DM n. 60/2022, non possono partecipare alla procedura coloro che:

a) siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1 – lettera d), del DPR n. 3/1957,  per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL “Istruzione e Ricerca – sezione Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.lgs. n. 235/2012;
e) siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) insegnanti non di ruolo siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

Considerato che le GaE non prevedono nessun nuovo inserimento, le sopra riportate situazioni ostative alla partecipazione alla procedura riguardano i docenti già inseriti, che non potrebbero procedere all’aggiornamento delle graduatorie, qualora si trovassero in una delle predette situazioni.

Chi può essere escluso

Possono essere esclusi dalla procedura di aggiornamento in esame coloro che:

  • presentino domanda fuori termine;
  • presentino domanda in modalità difforme a quella prevista (ossia tramite istanze online);
  • non risultino in possesso dei previsti requisiti;
  • presentino domanda in più di una provincia (salvo i docenti che ne hanno diritto).

Precisiamo che tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti d’accesso, in mancanza dei quali l’amministrazione può disporre l’esclusione degli interessati in qualsiasi momento della procedura.

L’esclusione, ricordiamolo, è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dall’aspirante nella domanda ovvero alla documentazione prodotta ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica. Nell’ambito di tali controlli, qualora dovessero emergere violazioni della normativa in materia di autocertificazione, gli interessati saranno soggetti alle previste sanzioni civili, penali ed amministrative.

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