Graduatorie interne di istituto, arriva la comunicazione di “docente perdente posto”. Cosa si può fare

WhatsApp
Telegram

In caso di contrazione di organico, è necessario procedere all’individuazione del docente perdente posto. Cosa fa l’interessato?

Individuazione perdente posto

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità, predispongono e pubblicano le graduatorie interne di istituto, per ciascun posto e classe di concorso esistente nella scuola, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto.

La graduatoria è redatta secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25, con le precisazioni previste per i trasferimenti d’ufficio

Si ha un perdente posto nell’istituzione scolastica, come detto all’inizio, qualora si verifichi una contrazione di organico. In tal caso, sulla base della suddetta graduatoria e dell’organico assegnato alla scuola, il dirigente scolastico comunica all’interessato la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

Cosa deve o meglio può fare il docente individuato perdente posto? 

Presentazione domanda (condizionata o meno)

Il docente perdente posto, entro i 5 giorni dalla comunicazione della posizione di soprannumerarietà, può presentare domanda di trasferimento, utilizzando il modello pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità, da inviare, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite della scuola di servizio.

Nel caso in cui il docente perdente posto abbia già presentato domanda di trasferimento e/o di passaggio, entro i previsti termini, la nuova istanza sostituisce integralmente la precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, a condizione che non siano state ancora avviate le operazioni di mobilità (leggiamo nell’articolo 21 del CCNI).

Il docente in questione:

  • può presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata; nell’uno e nell’atro caso, partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda;
  • può non presentare domanda (per cui sarà soggetto al trasferimento d’ufficio); in tal caso, deve comunque compilare il modulo domanda, indicando soltanto le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria di istituto; i docenti di sostegno, inoltre, devono indicare se si trovino o meno nel quinquennio di permanenza su tale tipo di posto e i titoli di specializzazione posseduti. In caso di mancata presentazione del predetto modulo, sarà il dirigente scolastico a comunicare i dati di cui al periodo precedente.

Domanda condizionata

Il docente perdente posto, come detto sopra, può presentare domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà.

Con la domanda condizionata il docente partecipa al movimento, soltanto se non si liberino posti nella scuola ove è stato dichiarato perdente posto (se quindi permane la situazione di soprannumerarietà). In caso contrario, cioè nel caso in cui si determini una disponibilità di posto, il docente viene riassorbito e non partecipa ai movimenti.

Precisiamo che il docente viene riassorbito anche nei seguenti casi:

  • nella scuola primaria, anche se è titolare di posto comune e nella scuola si determini una disponibilità di posto di lingua, a condizione che l’interessato lo abbia richiesto (avendone naturalmente titolo);
  • se titolare su sostegno, anche su altra tipologia di sostegno per cui si determini una disponibilità nella scuola, a condizione che l’interessato l’abbia richiesta.

Nel caso di concorrenza di più soprannumerari, viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Per condizionare la domanda si deve rispondere “NO” al quesito presente nel modulo dell’istanza: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”.

Nella domanda:

  • è possibile indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità. Tale ultimo comune di titolarità ovvero distretto sub comunale va espresso, comunque, prima delle preferenze relative ad altri comuni o ad altri distretti sub comunali (sia singola scuola, sia preferenze sintetiche);
  • è possibile esprimere preferenze per altra provincia. In tal caso, il comune di titolarità va espresso prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario, le preferenze relative ad altri comuni della provincia di titolarità sono sono annullate;
  • se le preferenze interprovinciali sono espresse prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito (in caso si determini la disponibilità di posto), qualora vengano soddisfatte le predette preferenze interprovinciali (in tale caso, il docente non potrà usufruire negli anni successivi della precedenza di cui al punto II, articolo 13-comma 1 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25) .

In caso di accoglimento della domanda condizionata, l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio, ragione per cui ha diritto, negli anni successivi, ad usufruire della precedenza di cui al punto II, articolo 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25 “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”, mantenendo inoltre il punteggio relativo alla continuità di servizio. 

Domanda non condizionata

Il docente in soprannumero può presentare domanda non condizionata, rispondendo “SI” al quesito sopra riportato. In questo caso l’interessato:

  • partecipa ai trasferimenti anche nel caso in cui nella scuola, ove è stato dichiarato perdente posto, si determini una disponibilità di posto;
  • se trasferito, non può essere riassorbito e perde, per gli anni successivi, la precedenza di cui al punto II, articolo 13-comma 1 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, spettante al “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità”, e perde anche il punteggio relativo alla continuità di servizio.

I trasferimenti dei docenti soprannumerari, che non hanno condizionato la domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda.

Accoglimento della domanda

L’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale (o meglio non determina) il trasferimento d’ufficio.

Come già detto, con la domanda condizionata il docente ha diritto, negli anni successivi, alla precedenza sopra riportata e mantiene il punteggio di continuità (né l’uno né l’altra spettano al docente che presenta e viene soddisfatto con la domanda non condizionata).

Trasferimento d’ufficio

Il trasferimento d’ufficio dei perdenti posto viene disposto nei confronti dei docenti che:

  • non presentino domanda di trasferimento oppure
  • pur presentando domanda (condizionata o meno), non siano sodisfatti nelle preferenze espresse per cui, nel corso dei movimenti, permangono nella condizione di perdente posto. 

Il punteggio con cui i docenti partecipano al trasferimento d’ufficio è quello attribuito dai dirigenti scolastici nella graduatoria interna di istituto e va aggiornato con i titoli posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Il trasferimento d’ufficio, evidenziamolo, segue la mobilità dei docenti che usufruiscono delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e precede, nella provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. In pratica, secondo quanto leggiamo nell’Allegato A che indica l’ordine delle operazioni di mobilità, si tratta del penultimo movimento [indicato con la lettera F)] della prima fase (comunale) e del primo movimento [indicato con la lettera A)] della seconda fase (provinciale). 

Per approfondire le modalità e la tempistica di presentazione delle domande dei perdenti posto leggi “Mobilità 2022, domanda docente perdente posto. Come e quando presentarla”

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria