Esami terza media 2022, quali sono i casi di non ammissione. Voto in decimi tiene conto del percorso dei tre anni

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Il Ministero dell’Istruzione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 956 della legge n. 234/2021, ha pubblicato l’Ordinanza che disciplina l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22.

Esame di terza media, due prove scritte e un colloquio. Ecco l’ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

Quali sono i requisiti di ammissione all’esame? Come sarà attribuito il relativo voto?

Requisiti di ammissione

In sede di scrutinio finale, sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che:

  1. abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; tali deroghe, considerata la situazione emergenziale ancora in atto, possono riguardare anche specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
  2. non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del  DPR n. 249/1998; la predetta sanzione, ricordiamolo, è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l’a.s. 2021/22 requisito di ammissione, in deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 62/2017. Pertanto, anche in caso di mancata partecipazione alle prove, l’alunno è ammesso all’esame, fermo restando il possesso dei due requisiti sopra riportati.

Non ammissione

Il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM così dispone per eventuali casi di non ammissione:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Il consiglio di classe, dunque, in caso di insufficienze in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all’esame.

Dal tenore letterale della disposizione normativa sopra riportata, così come chiarito nella nota del MI del 10/10/2017 – pubblicata al fine di illustrare le disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741/2017 – la non ammissione rappresenta un’eccezione ed è possibile ammettere all’esame anche in presenza  di una o più insufficienze, fermi restando la competenza del consiglio di classe nello stabilire se la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento sia più o meno grave e i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Sebbene l’Ordinanza non lo espliciti, non pensiamo che in tempo di pandemia i criteri diventino più stringenti di quelli previsti dalla normativa “ordinaria”.

Ricordiamo che, se determinante, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica/attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione, leggiamo nell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017, che così dispone:

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

Il predetto voto in decimi, dunque, va attribuito tenuto conto del percorso scolastico triennale dell’alunno. A ciò aggiungiamo che è attribuito:

  • ai soli alunni ammessi all’esame di Stato;
  • in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;
  • in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Infine, riallacciandoci  a quanto detto sopra sulla possibilità di ammissione anche con una o più insufficienze, come leggiamo anche nella citata nota del 2017 e nel DM 741/2017 (sebbene non richiamato nell’OM), il voto di ammissione può essere anche inferiore a sei decimi.

Quando si svolgerà l’esame

L’esame si svolgerà tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022 salvo diversa disposizione connessa al l’andamento della situazione epidemiologica.

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