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Rete nazionale degli istituti professionali: di cosa si tratta, finalità e funzionamento

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La Rete unisce le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative, accreditate dalle Regioni sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Facciamo chiarezza su questa nuova realtà, prevista dall’art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’ istruzione e formazione professionale, a norma dell’ articolo l, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Di recente è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo Schema di decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per l’organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, siglato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro il 23 dicembre 2021.

Di cosa si occupa la Rete.

Nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità delle istituzioni scolastiche e formative che ne fanno parte, si propone di perseguire le seguenti finalità:

  • promuovere l’innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro;
  • favorire l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili in uscita di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 61/2017, al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione tra la scuola e il lavoro, diffondendo e sostenendo i modelli di apprendimento in ambiente di lavoro (c.d. work based learning – WBL), realizzati attraverso l’alternanza rafforzata, l’impresa formativa simulata, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO) e l’apprendistato, nel sistema dell’istruzione professionale (di seguito IP) e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP);
  • promuovere i sistemi di IP e di IeFP, anche attraverso la valorizzazione del sistema duale, al fine di qualificare un’offerta formativa rispondente ai fabbisogni espres,.s~a{StR, mondo del lavoro e delle professioni;

Nello specifico ed in concreto, per il perseguimento delle predette finalità, la Rete si occuperà della:

  • promozione di azioni per la diffusione e il sostegno delle iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO e apprendistato, nonché la disseminazione delle buone pratiche realizzate;
  • la promozione e la diffusione di valide esperienze ed eccellenze che coinvolgono l’intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli ITS, attuate con il supporto di partenariati avviati, in particolare, con i protagonisti del mondo del lavoro;
  • formulazione di proposte per l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP, nonché il raccordo con le Regioni;
  • iniziative di innovazione metodologica e didattica.

Come prevede il decreto siglato, la costituzione, il funzionamento e le attività poste in essere dalla Rete non possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rapporti con altri enti.

Per la realizzazione delle predette finalità e per la valorizzazione degli aspetti professionalizzanti la Rete coopera con soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà culturale, socio-economica e produttiva del Paese, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad intese con Università, enti di ricerca, aziende e realtà imprenditoriali.

Struttura interna della Rete.

La Rete sarà formata anche da due importanti organi collegiali: il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento e il Consiglio di gestione.

  • Il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento: definisce, con Regolamento interno, le modalità di funzionamento e di espressione della volontà collegiale e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza dell’organo collegiale, stabilendone i compiti e la durata in carica, non superiore a cinque anni; coordina le attività della Rete formulando le indicazioni programmatiche di intervento; favorisce le iniziative promosse dal Consiglio di gestione e ne monitora le ricadute; delibera in merito alle istanze di adesione dei soggetti pubblici e privati.
  • Il Consiglio di gestione: definisce, con apposito Regolamento, le modalità di funzionamento e di espressione della volontà collegiale, nonché di funzionamento della Rete, e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza della Rete, stabilendone i compiti, la durata in carica, non superiore a cinque anni, ed assicurando l’alternanza tra le rispettive componenti; provvede alla gestione delle attività della Rete, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, disponendo le collaborazioni necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo l del presente decreto; promuove, quando necessario, la costituzione dei Comitati territoriali, definendone la composizione, i compiti e le attività.

All’interno della Rete possono, altresì, essere costituiti:

a) Gruppi operativi tematici, promossi dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, che ne definisce le attività;

b) Comitati territoriali, promossi dal Consiglio di gestione, composti, per ciascun territorio, da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Regione e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro.

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