Obbligo vaccino: al momento, docente non vaccinato e guarito dal Covid lavora fino a che è valido green pass

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Il personale scolastico guarito da Covid 19 viene sospeso se non ottempera all’obbligo vaccinale successivamente alla guarigione? Ai sensi della normativa attualmente in vigore, il personale scolastico dovrà assolvere all’obbligo vaccinale entro il termine di validità della certificazione verde e la procedura di sospensione può essere avviata solo in presenza di certificazione verde non valida

A fare la precisazione, attendendo le nuove disposizioni con eventuali novità sull’obbligo vaccinale, è l’USR Veneto con una FAQ aggiornata il 24 marzo.

Il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il dipendente della normativa vigente e della tempistica di vaccinazione quando lo stesso rientra in servizio perché guarito (con certificato di guarigione) in relazione al momento in cui egli diviene vaccinabile, ovvero a partire dal centoventesimo giorno successivo alla guarigione.

Tutto ciò premesso, il docente non vaccinato e guarito dal Covid 19 lavorerà fino alla scadenza della certificazione verde di cui è in possesso; entro i sei mesi di validità della stessa egli dovrà comunque adempiere all’obbligo vaccinale, attenendosi alle prescrizioni del proprio MMG curante.

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