Istruzione scolastica e manutenzione ordinaria degli edifici: guida con modello delega

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Il D.I. n. 129 del 2018 prevede espressamente la possibilità per gli enti territoriali di delegare alle scuole le funzioni inerenti la manutenzione ordinaria degli edifici. Vediamo di capirne contenuti e limiti, fornendo anche un modello word di Convenzione da poter utilizzare in tali fattispecie.

La normativa in materia: breve esegesi

L’art. 39, comma primo, del D.I. n. 129 del 28.08.2018, rubricato “Manutenzione degli edifici scolastici”, prevede che “con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, c. 4, della L. 11 gennaio 1996, n. 23”. La norma del D.I. richiamato, invero, non è altro che la parafrasi di tale art. 3, c. 4, il quale sottolinea, però, che “gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

L’art. 39 del Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, pertanto, compie un piccolo salto in avanti rispetto al precedente D.I. 44/2001; quest’ultimo, infatti, all’art. 23, si limitava ad affermare che “per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche […], si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi”.

Questo “salto in avanti”, da un punto di vista meramente normativo, forse non era così necessario, dato che lo stesso art. 3 della Legge n. 23/1996 già prevedeva la possibilità per gli enti territoriali di delegare le funzioni inerenti la manutenzione ordinaria degli edifici; purtuttavia, se tale espresso richiamo può portare ad una migliore estrinsecazione della tanto ambita autonomia scolastica, ben venga il dettato normativo dell’art. 39 D.I. n. 129/18.

Il concetto di “manutenzione”

Come visto sopra, la Legge n. 23 del 1996 prevede che siano gli enti locali ad effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici: i Comuni per le scuole sino alle secondarie di primo grado, le Province per le scuole secondarie di secondo grado. Bene, tutto chiaro. Ma cosa significa “manutenzione”?

A tal uopo, ci viene in aiuto la norma “UNI EN 13306”, che definisce il concetto di manutenzione come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, volte a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

La manutenzione, dunque, mira a tutelare il corretto stato/funzionamento del bene, eliminando eventuali vizi, difetti o avarie, ma senza accrescerne il valore o le qualità e senza migliorarne le prestazioni/funzionalità.

Manutenzione ordinaria: cosa significa?

Esplicitato, dunque, il significato di “manutenzione”, dobbiamo capire in cosa consiste la “manutenzione ordinaria”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), con manutenzione ordinaria ci si riferisce ai soliinterventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti”.

Tra le “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione” rientrano, ad esempio – ma per un elenco più esaustivo si rinvia al modello allegato – quelle di:

  • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate;
  • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne;
  • ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;
  • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.

Tra gli impianti tecnologici di cui all’art. 3, invece, rientrano quelli di riscaldamento, elettrico, idrico, condizionamento, etc.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 23 giugno 2000, sul tema ha affermato come “l’essenza della manutenzione ordinaria sia quella di tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio”.

La Convenzione

Come visto in un altro articolo (qui il link), il Dirigente scolastico adempie ai suoi obblighi ex art. 18, terzo comma, D. Lgs. 81/2008, con l’istanza di intervento indirizzata all’ente proprietario dell’immobile o, nel caso di interventi urgenti e di piccola manutenzione, con la comunicazione attestante le azioni intraprese e la richiesta di rimborso delle spese anticipate dalla scuola.

Se, però, si vuole portare ad un livello più alto il concetto di autonomia scolastica, è possibile stipulare una convenzione con l’ente locale, proprietario dell’immobile, al fine di delegare all’istituzione scolastica la gestione della manutenzione ordinaria, nell’ottica di velocizzare gli interventi necessari, potendo la scuola provvedere con maggiore tempestività.

Forniamo, dunque, in allegato un modello di convenzione editabile, nel quale non devono mancare:

  • i riferimenti normativi che regolano la materia;
  • durata ed oggetto della convenzione;
  • le modalità di ricezione delle risorse finanziarie (questo dipenderà anche dagli accordi che si raggiungeranno con l’ente locale medesimo).

Modello Convenzione

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