Mascherine, la struttura commissariale fornirà quelle chirurgiche alle scuole. I dati della distribuzione

WhatsApp
Telegram

Il Decreto Riaperture, all’articolo 9, prevede le nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid-19. Viene mantenuto l’utilizzo della mascherina chirurgica ed è prevista quella FFP2 in determinate situazioni.

Come si legge nel decreto, nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano tre misure di sicurezza.

  1. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  3. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nella relazione tecnica al provvedimento vengono fuori altri dettagli.

La struttura commissariale, ad esempio, continuerà a fornire alle scuole le mascherine chirurgiche.

Ecco le cifre fornite dal Ministero sia per quanto riguarda la scuola dell’infanzia che per la primaria e la secondaria.

Obbligo vaccinale riguarda anche la dose di richiamo

L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamoLa dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

Tutti i riferimenti

Covid, come cambia la quarantena dal 1° aprile. Dad per i positivi su specifica certificazione del medico. DECRETO RIAPERTURE [PDF]

Covid scuola: obbligo di mascherina chirurgica, rispetto della distanza di almeno un metro, no in classe con 37,5°. DECRETO RIAPERTURE [PDF]

Obbligo vaccinale docenti e Ata, rimane in vigore fino al 15 giugno 2022. L’inadempiente utilizzato per attività di supporto alle scuole. DECRETO RIAPERTURE [PDF]

Covid, ritornano le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. DECRETO RIAPERTURE [PDF]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri