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Accesso agli atti, alcuni principi sul diritto. Sentenze

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Con la sentenza in commento n. 03124/2022 del 18/3/2022, il TAR del Lazio richiama alcuni dei principi di diritto che devono caratterizzare l’azione nell’esercizio dell’accesso agli atti. Principi che interessano tutta la P.A, scuola inclusa.

A cosa deve essere funzionale il diritto di accesso amministrativo?

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione.

Cosa deve assicurare la tutela giurisdizionale?

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all’interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della pubblica amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio – rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego.

Cosa può ordinare il giudice?

Il giudizio proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato. Il giudice può, quindi, ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i requisiti prescritti dalla legge per l’accesso, potendolo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Roma n. 1490/2022; T.A.R. Napoli n. 1165/2016).

Quando ricorre la legittimazione a richiedere gli atti?

Invero, osserva il TAR,  la L. 241/990, negli artt. 22 e seg., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere: la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.

La richiesta può essere generica?

La richiesta non può, dunque, ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma deve fornire la prova dell’esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico – funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, n. 1490/2022; T.A.R. Roma n. 8548/2018).

Questo implica, inevitabilmente, che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Parma, sez. I, 03/11/2020, n. 189).

L’istanza di accesso agli atti può essere presentata congiuntamente con l’accesso civico generalizzato?

Sotto altro profilo, deve essere anche rilevato che: “L’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all’una che all’altra forma di accesso, come comprovato, tra l’altro, dal disposto dell’art. 5, comma 11, d.lgs. n. 33 del 2013. Differendo l’accesso documentale e quello civico generalizzato per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, la P.A., nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l’istanza nel suo complesso, nel suo anelito ostensivo, evitando inutili formalismi e aspetti procedimentali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame, atteso che in materia di accesso opera il principio di stretta necessità, che si traduce nel principio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l’accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione” (TAR Roma n. 4033/2021).

Ancora, è stato precisato che “L’Amministrazione Pubblica ha il potere – dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo, senza riferimenti ad una specifica disciplina, anche alla stregua della normativa dell’accesso civico generalizzato, ad eccezione del caso in cui l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale” (cfr. C. di St. n. 2050/2021).

In cosa consiste l’accesso civico generalizzato?

Peraltro, l’accesso civico generalizzato si configura come diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza. La formulazione della legge esprime la volontà del legislatore di superare quello che era e resta il limite connaturato all’accesso documentale che non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni. Si passa quindi da un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l’interesse pubblico alla trasparenza ad essere occasionalmente protetto, ad un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa. Si realizza così una sorta di “rivoluzione copernicana” fondata sul principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi e rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, garantendo anche il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. (ex multis: T.A.R. Torino n. 216/2021).

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