Graduatoria interna di istituto, continuità di servizio: quando si valuta. Anni da escludere

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Il punteggio relativo alla continuità di servizio, nella graduatoria interna di istituto, spetta nel caso di servizio prestato nella medesima scuola e nello stesso posto/classe di concorso. Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti in merito in redazione.

Docenti esclusi dalla graduatoria– Compilazione graduatoria (chi va inserito a pettine e chi in coda)

Continuità di servizio

Il punteggio relativo alla continuità di servizio, come leggiamo nella Tabella A allegata all’Ipotesi di CCNI, è valutato:

  • 2 punti ogni anno entro il quinquennio;
  • 3 punti ogni anno oltre il quinquennio, ossia dal sesto anno in poi.

Si precisa che:

  • l’anno in corso non si valuta;
  • la continuità nella scuola è valutata se il servizio, per gli anni considerati, è prestato nella scuola di titolarità e nello stesso posto (comune o sostegno, a prescindere dalla tipologia)/classe di concorso;
  • nella graduatoria interna di istituto il punteggio viene attribuito già dopo il primo anno di servizio maturato, diversamente dalla mobilità ove si valuta dopo aver maturato tre anni di servizio.

Quesito

Buonasera, ho avuto il ruolo nell’anno 2015/16 e insegno nella stessa scuola e nella stessa classe di concorso anche da prima di questa data. Ogni anno da allora, nella graduatoria interna di istituto, mi vedo riconosciuti per l’anzianità di servizio 6+2=8 punti ma mi chiedevo quando scattassero i 6+3= 9 punti. Pensavo fosse da quest’anno invece mi sono visti assegnati solo 8 punti. E’ corretto il punteggio attribuitomi dalla scuola? 

Alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente, premettiamo che:

  • gli anni prestati nella stessa scuola e nello stesso posto/classe di concorso con contratti a tempo determinato non possono essere valutati;
  • l’a.s. 2015/16 non può essere valutato, in quanto sino al predetto anno l’immissione in ruolo avveniva su sede provvisoria (quindi non si tratta della scuola di titolarità), diversamente dalle assunzioni dall’a.s. 2016/17 (ricordiamo che nell’Ipotesi di CCNI è previsto per i neoassunti la possibilità di presentare domanda di trasferimento per ottenere la scuola di titolarità tuttavia, qualora non si presenti l’istanza ovvero non si venga soddisfatti in nessuna delle sedi espresse, al docente interessato viene attribuita la titolarità nella scuola di assunzione, con decorrenza dal medesimo a.s. di assunzione).

Pertanto, considerato che la nostra lettrice ha ottenuto la sede di titolarità dall’a.s. 2016/17 (sebbene nella stessa scuola) e che l’anno in corso non si valuta, la stessa può vantare cinque anni di continuità: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. Conseguentemente, essendo ancora entro il quinquennio, il punteggio attribuito è corretto.

La docente, qualora resti nella medesima scuola, avrà attribuiti 3 punti a decorrere dal prossimo anno scolastico, quando sarà valutato l’a.s. 2020/21. 

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