Graduatorie ad esaurimento 2022/25, ricalcolo punteggio titolo d’accesso. Ecco quando

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Le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo si aggiorneranno dal 21 marzo al 4 aprile 2022. Rideterminazione punteggio titolo d’accesso.

Aggiornamento GAE e GI, domande dal 21 marzo fino al 4 aprile tramite Istanze on Line (serve lo SPID)

Graduatorie

Le graduatorie ad esaurimento (GaE), che si aggiorneranno nel corrente anno scolastico, avranno validità per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Qui le info sulla presentazione dell’istanza, sulle operazioni possibili per i docenti già inseriti e sui termini di conseguimento dei titoli e servizi valutabili.

Tabelle valutazione

La valutazione dei titoli e dei servizi  è effettuata in base alle seguenti tabelle e riferimenti normativi:

  • Allegato 1 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE I e II fascia;
  • Allegato 2 al DM (di aggiornamento) – Tabella di valutazione dei titoli GaE III fascia e fascia aggiuntiva (IV fascia);
  • per la sola scuola dell’infanzia e primaria, le tabelle suddette sono integrate da quanto dettato dal D.M. n. 335/2018 (articoli 2 e 3, comma 5), che prevede l’attribuzione del punteggio nelle GaE infanzia e primaria per il servizio svolto nelle sezioni primavera, nella maniera di seguito indicata: 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Valutazione titolo d’accesso

I titoli d’accesso (titoli utilizzati per gli inserimenti che ora non sono più possibili), previsti dalla tabella di valutazione delle GaE III fascia e fascia aggiuntiva, sono i seguenti:

  • superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi ovvero di idoneità;
  • abilitazione conseguito presso le SSIS;,
  • abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente,
  • Diploma “di Didattica della musica” (1), valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A (tale diploma è titolo di accesso se è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l’accesso alla graduatoria)

Per ciascuno dei suddetti titoli d’accesso è prevista:

  • l’attribuzione di un punteggio massimo di 12 punti (sezione A – Punto A 1).

Nel limite dei suddetti 12 punti, in relazione al voto conseguito (per l’abilitazione, concorso …), rapportato in centesimi, sono attribuiti i seguenti punti:

  • sino a 59 punti 4
  • per il punteggio da 60 a 65 punti 5
  • per il punteggio da 66 a 70 punti 6
  • per il punteggio da 71 a 75 punti 7
  • per il punteggio da 76 a 80 punti 8
  • per il punteggio da 81 a 85 punti 9
  • per il punteggio da 86 a 90 punti 10
  • per il punteggio da 91 a 95 punti 11
  • per il punteggio da 96 a 100 punti 12

I medesimi punti, sempre in relazione al voto finale conseguito rapportato in centesimi, sono (o meglio sono stati) attribuiti per i titoli conseguiti in uno dei Paesi UE e riconosciuti dal MI. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono (stati) attribuiti punti 8.

All’attribuzione dei 12 punti succitati si può aggiungere:

  • un punteggio di punti 30 (di cui 24 per la durata legale del corso), nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguito attraverso un percorso selettivo, quali i corsi SSIS, COBASLID, la laurea in SFP (sezione A – Punto A 4). Nel caso di attribuzione di tale bonus di 30 punti, si procede a decurtare l’eventuale punteggio relativo al servizio svolto contemporaneamente alla frequenza del percorso.

Al riguardo si evidenzia che, in caso di più abilitazioni conseguite con il medesimo corso, i 30 punti spettano per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.

Rideterminazione punteggio titolo d’accesso

Il decreto ministeriale contempla la possibilità di rideterminare il punteggio già attribuito per il titolo di accesso.

Quanto detto è possibile nel caso in cui il docente chieda la valutazione di un altro titolo abilitante più favorevole, ossia che gli permetta di incrementare il punteggio precedentemente attribuito per il titolo d’accesso.

Abilitazione all’estero

La rideterminazione del punteggio del titolo d’accesso può essere chiesta anche per l’abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’UE e formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di
equipollenza.

La rideterminazione va chiesta ai sensi del punto A.4 della summenzionata tabella di valutazione dei titoli, in base al quale, come sopra riportato, è attribuito (oltre al punteggio per il voto finale) un bonus di 30 punti  (di cui 24 per la durata legale del corso) ed è decurtato l’eventuale punteggio relativo al servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso.

Al fine suddetto, inoltre, dal decreto di equipollenza deve risultare che il percorso formativo, che ha portato al conseguimento del titolo, sia stato analogo ai corsi di cui al citato punto A. 4.

Titoli non validi per la rideterminazione del punteggio

Ai fini della rideterminazione del punteggio, i titoli d’accesso non possono essere sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del D.M. n. 249 del 2010 (TFA e PAS), perché non ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).

Aggiornamento GAE e GI prima fascia. Per le GAE domande dal 21 marzo al 4 aprile su Istanze Online. Attesa date per GI. LE GUIDE

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