Docenti e ATA sospesi e rientrati in servizio: stipendio, esentati, mansioni 36 ore. FAQ Anief

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Cosa accade per ad insegnanti e Ata sospesi dal servizio perché non vaccinati e riammessi a scuola in questi giorni per effetto del decreto-legge n. 24 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 24 marzo? A rispondere ai tanti dubbi ancora vivi è il sindacato Anief, con una serie di FAQ chiarificatrici pubblicate stamane.

Cosa accade dal 1° aprile al personale scolastico già sospeso per inosservanza dell’obbligo vaccinale?
Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 il Consiglio dei Ministri ha esteso l’obbligo vaccinale nelle scuole fino al 15 giugno 2022 ma, al contempo, ha concesso al personale docente, educativo e ATA, al momento sospeso perché non vaccinato, di poter rientrare, in possesso della certificazione verde base. Il personale docente non può rientrare in classe per svolgere attività didattica in presenza.

Cosa succede al personale ATA?

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Cosa succede al personale docente ed educativo?
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4- ter.2 del decreto-legge 44/2021, introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica” (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022)

Cosa accade ai provvedimenti di sospensione dei docenti?
A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente ed educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale o sia comunque in possesso di una certificazione verde rafforzata (guarito entro 6 mesi da Covid), mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022).

Come verranno impiegati i docenti e il personale educativo?
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022)

Come saranno individuate le attività cui adibire i docenti e il personale educativo?
Secondo quanto previsto dalla nota MI n. 659 del 31 marzo 2022 per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto
d’istituto.

Quale sarà l’orario di lavoro dei docenti?
Per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della Legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). I dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.
(Nota MI n. 659 del 31 marzo 2022)

E’ legittimo utilizzare i docenti per 36 ore?
ANIEF ritiene che l’utilizzo del personale docente per ore aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro sia illegittimo per violazione delle norme contrattuali

Quali saranno le azioni dell’ANIEF?

ANIEF sta predisponendo una apposita azione legale per impugnare i provvedimenti di assegnazione dei docenti a svolgere la prestazione lavorativa oltre le ore previste dal proprio profilo contrattuale e oltre il proprio mansionario con richiesta di pagamento anche dello straordinario

Cosa devono fare i docenti dal 1 aprile?
Il personale docente dovrà comunicare al dirigente scolastico di essere in possesso della certificazione verde base ed attendere
l’ordine di servizio da parte del dirigente scolastico con l’individuazione delle attività e dei compiti da svolgere nonché con
l’indicazione dell’orario di lavoro

Una volta ricevuta la comunicazione di cambio mansioni su 36 ore cosa dovranno fare i docenti?
Ricevuto la comunicazione i docenti dovranno inviarne copia alla mail [email protected] per la valutazione da parte dell’ufficio legale del sindacato delle azioni giudiziarie da intraprendere e l’invio di eventuali modelli di diffida da parte del personale

Cosa accade dal 1° aprile al personale scolastico nel caso in cui sia privo o non voglia esibire la certificazione verde base, ovvero al rifiuto di eseguire test diagnostico antigenico o molecolare per accedere alle strutture scolastiche?
L’art. 9-quinquies, c. 6 del DL n. 52/2021, come modificato dall’art. 6, c. 6 del DL n. 24/2022, stabilisce che il personale della pubblica amministrazione, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (FAQ certificazione verde e avvio anno scolastico USR Veneto)

L’orario di 36 ore settimanali essere spalmato in 6 giorni lavorati (da lunedì al sabato) non considerando il mio giorno libero?

SI, il Dirigente scolastico può stabilire che l’orario di 36 ore sia suddiviso in 6 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato), venendo meno così il diritto ad usufruire del “giorno libero”.

Le ore in eccesso rispetto a quelle previste dal contratto di docenza saranno retribuite a parte?
NO, ad oggi, né il decreto 24/2022 né le note 620 e 659 del marzo 2022 non prevedono il pagamento delle ore in più rispetto a quelle indicate nel proprio contratto di docenza.

Lo stipendio del docente sospeso che effettua 36 ore di servizio, subirà un decremento? verrà equiparato a quello del personale ata?
NO, lo stipendio del personale che rientra dal periodo di sospensione rimarrà immutato a fronte comunque dell’incremento orario.

Se ho ricevuto l’esenzione alla somministrazione del vaccino per patologia, il dirigente scolastico potrà farmi effettuare 36 ore di servizio?
NO, a seguito della nota del 1 aprile 2022 n. 461 che stabilisce “In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione” ,
Il personale esente DEVE continuare a svolgere il proprio servizio a contatto con gli alunni mantenendo quindi il proprio orario di servizio.

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