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Procedimento disciplinare e accesso agli atti per fini difensivi

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In caso di procedimento disciplinare gli atti richiesti dal lavoratore possono essere negati invocandosi la sensibilità degli stessi assimilabili, pertanto, a quelli giudiziari?

Il fatto

Con ricorso è stato impugnato da un lavoratore della scuola il diniego parziale adottato dall’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso agli atti presentata per chiedere l’ostensione degli atti presenti nel fascicolo relativo al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, oltre a quelli contenuti nel fascicolo disciplinare aperto dalla stessa amministrazione a carico di un collaboratore scolastico coinvolto nella medesima vicenda. A fronte della succitata istanza, l’amministrazione scolastica ha negato l’accesso agli atti del fascicolo disciplinare del controinteressato, ritenendo la domanda sprovvista di una compiuta esplicitazione dell’interesse diretto, concreto ed attuale di parte ricorrente ad accedere a tale documentazione, anche alla luce del fatto che ai procedimenti disciplinari afferirebbero dati sensibili, tutelati dall’ordinamento giuridico in maniera assimilabile a quelli giudiziari, ai sensi dell’art. 24, co. 7 della legge n. 241/90. Così come chiesto in calce a tale comunicazione, parte ricorrente ha provveduto tempestivamente ad integrare l’istanza , precisando come l’accesso, nel caso di specie, sarebbe stato necessario a fini difensivi, tenuto conto che i procedimenti sanzionatori in parola sono stati avviati a seguito di una vicenda che ha riguardato entrambi i dipendenti. Per cui, venendo in rilievo le medesime premesse fattuali, l’interesse di parte ricorrente sarebbe stato giustificato dalla necessità di verificare che la potestà sanzionatoria esercitata dall’amministrazione nei due casi de quibus si sia effettivamente basata sulle stesse evidenze emergenti dalla fase istruttoria. Si pronuncia il TAR con sentenza 03645 del 30/3/22

Legittima l’istanza di accesso agli atti al fascicolo personale per fini difensivi

A giudizio del Collegio non pare revocabile in dubbio la legittimazione del ricorrente, attinto da un provvedimento disciplinare a seguito di una vicenda comune a quella di un altro dipendente dello stesso istituto, ad ottenere l’ostensione degli atti del procedimento relativo a quest’ultimo, essendo stati comunque precisati i tratti qualificanti della rilevanza e della specificità della posizione giuridica di parte ricorrente rispetto ai documenti in questione.Del resto, è evidente che, nel caso di specie, le premesse fattuali ai procedimenti disciplinari in parola sono comuni ad entrambi i dipendenti, venendo in rilievo un’esigenza conoscitiva in capo alla parte ricorrente al fine di instaurare eventuali contenziosi per la tutela dei propri interessi. Mediante l’anelato accesso agli atti suddetti, invero, allo stesso sarebbe consentito di verificare che i fatti rilevanti ai fini dell’istruttoria siano stati effettivamente acquisiti in entrambi i fascicoli, al fine di constatare la sussistenza, o meno, di possibili omissioni in grado di inficiare la legittimità della sanzione ricevuta.

Illegittimo negare o limitare l’accesso agli atti in caso di procedimento disciplinare

Com’è noto, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con la precisazione di cui al successivo art. 24, comma 7, a mente del quale ” Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

D’altro canto, afferma il TAR, anche a voler ritenere che la mera afferenza degli atti ad un procedimento disciplinare valga ad imporre un bilanciamento rafforzato, ritenendo tale circostanza ex se idonea ad evocare la richiamata categoria di “dati sensibili e giudiziari” – nonostante si versi, a ben vedere, nella distinta ipotesi di un procedimento amministrativo, ancorché di carattere sanzionatorio e, dunque, fisiologicamente estraneo all’ambito di applicabilità dell’eccezione all’accesso in argomento – non può comunque essere sottaciuto come, nel caso in esame, emergano delle esigenze di tutela del ricorrente, rispetto alle quali risulta essere evidente l’utilità di acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare del soggetto controinteressato.

A tal proposito, va evidenziato come il principio enucleabile dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, impone al giudice di accertare, in via esclusiva, se la conoscenza della documentazione amministrativa chiesta sia potenzialmente ed astrattamente utilizzabile a difesa di interessi giuridicamente rilevanti. Nel caso di specie, avendo parte ricorrente chiarito che il suo interesse all’accesso agli atti contenuti nel fascicolo disciplinare del collaboratore scolastico è strumentale a verificare la correttezza dell’istruttoria condotta, nei due procedimenti sanzionatori, da parte dell’amministrazione, a fronte di un’unica e comune dinamica fattuale, la sua domanda deve trovare accoglimento, in quanto formulata al fine di poter tutelare un proprio interesse giuridicamente rilevante, con conseguente accertamento del suo diritto ad ottenere copia degli atti chiesti con l’istanza di accesso all’uopo formulata.

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