Graduatorie ATA 24 mesi, come calcolare il servizio per raggiungere il requisito

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Graduatorie ATA 24 mesi: i criteri per l’inserimento vanno dal possesso del titolo di studio per il profilo richiesto, all’iscrizione nella provincia, ai 24 mesi di servizio utili. Come si conteggiano

Per 24 mesi si intendono almeno 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi.

Le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

  • prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola
    immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2).

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 – art. 6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica, e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/2003. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

( 1 ) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodo di assenza ai sensi dell’art. 12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lvo 151/2001
e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del CCNL 2006/2009 (artt. 12-19 del CCNL).

( 2 ) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
– come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i
mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario. [fonte bando USR Sicilia]

ATTENZIONE 

Graduatorie ATA 24 mesi Collaboratore scolastico: per inserirsi si può sommare anche il servizio di assistente amministrativo

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Pubblicato in ATA

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