TFA sostegno VII ciclo: requisiti e prove d’accesso, percorsi abbreviati e graduatoria finale. FAQ

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Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il DM n. 333/2022 che dà avvio al TFA sostegno VII ciclo. Requisiti e prove d’accesso, percorsi abbreviati e graduatoria degli ammessi. FAQ

Corso di preparazione al VII Ciclo TFA Sostegno

Requisiti d’accesso

D. Per iscrivermi ai test d’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno cosa devo fare?

R. Il MUR, con il decreto citato all’inizio, ha autorizzato le Università a pubblicare i bandi per partecipare alle selezioni e successivamente ai corsi di specializzazione. Pertanto, dovrà attendere la pubblicazione del bando dell’Ateneo in cui intendere partecipare e, seguendo le indicazioni ivi presenti, presentare la relativa istanza di partecipazione. TFA sostegno VII ciclo, i link alle Università che pubblicheranno i BANDI con scadenza per la presentazione della domanda

D. Quali sono i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia? 

R. I requisiti d’accesso sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

D. Quali sono i requisiti per accedere ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado? 

R. I requisiti d’accesso sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA.

D.  Vorrei partecipare al TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. Sono in possesso del titolo di studio (laurea) e sono abilitato nella scuola secondaria di primo grado/primaria/infanzia. Devo necessariamente acquisire i 24 CFU/CFA?

R. Il DM n. 92/2019, cui rinvia il DM 333/2022, dispone che il requisito sia laurea più 24 CFU, tuttavia  la nota del 13 agosto 2020  prevede che i  candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA. La predetta nota, però, non è richiamata nel DM n. 333/2022. Bisogna attendere i bandi degli Atenei e verificare se dispongono quanto indicato alla nota prima richiamata, com’è accaduto per il precedente ciclo di TFA sostegno VI ciclo. 

D. Quali sono i requisiti d’accesso per gli ITP?

R. Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Test d’accesso

D. Quali sono le prove d’accesso ai percorsi di specializzazione?

R. Le prove d’accesso sono: test preselettivo; una o più prove scritte ovvero pratiche; prova orale.

D. Come si superano le prove?

R. Il test preselettivo è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla succitata prova gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi.

La prova scritta è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30.

La prova orale è superata con un punteggio minimo di 21/30.

D. Vi sono candidati esonerati dal test preselettivo? 

R. Sì. Non svolgono il test preselettivo coloro i quali:

  1. nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11/14, della legge n. 124/99, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020); per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).
  2. abbiano un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92);
  3. abbiano superato il test preselettivo del VI ciclo ma non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (scritta e orale), a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali l’isolamento e/o la quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 1/7 DM n. 333/2022).

D. Chi accede direttamente ai percorsi di specializzazione senza svolgere i test d’accesso?

R. Accedono direttamente ai percorsi di specializzazione gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

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Tematiche e articolazione prove

D. Su cosa vertono i programmi delle prove d’accesso?

R. Le prove sono volte a verificare, insieme alla capacità di argomentazione al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
2. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
3. competenze su creatività e pensiero divergente;
4. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

D. Come si articola il test preselettivo?

R. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno dei quali con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto; almeno 20 dei 60 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Il test ha la durata di due ore.

D. Come si articolano la prova scritta e quella orale?

R. Le prove sono predisposte dalle singole Università, che ne stabiliscono altresì l’articolazione. Le prove non prevedono domande a risposta chiusa.

Graduatoria finale

D. Come viene redatta la graduatoria degli ammessi ai percorsi di specializzazione?

R. La graduatoria degli ammessi ai corsi è redatta, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i punteggi conseguiti dagli aspiranti (che hanno superato le prove, secondo quanto riportato nel succitato paragrafo): nella/e prova/e scritta/e ovvero pratiche; nella prova orale; nella valutazione dei titoli (demandata alle autonome scelte degli Atenei).

D. In caso di parità di punteggio, chi viene graduato prima?

R. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

D. Il punteggio del test preselettivo non si computa ai fini della graduatoria degli ammessi?

R. No, come leggiamo nel DM n. 90 del 7 agosto 2020.

Percorsi abbreviati

D. Sono specializzato su sostegno nella scuola primaria e vorrei partecipare al percorso di specializzazione per la scuola dell’infanzia. Devo sostenere i test d’accesso?

R. Sì, a meno che non rientra in una delle casistiche sopra riportate.

D. Avrò comunque delle agevolazioni?

R. Per chi è già specializzato in altro grado di istruzione, sono previsti dei percorsi abbreviati.

D. In cosa consistono i percorsi abbreviati?

R. I percorsi abbreviati sono predisposti dagli Atenei che, a tal fine, valutano le competenze già acquisite. Nell’ambito di tali percorsi i candidati devono comunque acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, previsti dal D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.

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