Docenti e ATA non vaccinati, da maggio non è più necessario il green pass base

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Dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, il personale scolastico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale è rientrato in servizio con obbligo di green pass base. L’obbligo di esibire la certificazione verde decade tuttavia dopo il 30 aprile. L’obbligo vaccinale rimane fino al 15 giugno.

Da maggio dirigenti, docenti e ATA sospesi fino al 31 marzo perché non vaccinati, potranno entrare a scuola senza green pass base. A prevederlo è il decreto legge 24 del 24 marzo 2022, con le successive note di chiarimento del ministero.

Così recita l’art. 8 del dl 24/2022:

Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

Nella nota 620 del 28 marzo 2022, il MI precisa inoltre: A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale viene impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

La prestazione lavorativa del personale docente ed educativo che svolge attività non a contatto con gli studenti è di 36 ore settimanali.

Per ciò che riguarda invece i dirigenti scolastici e il personale ATA, non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, sono stati riammessi in servizio e adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

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