Assegno unico figli, altri chiarimenti su genitori separati e maggiorazioni nuclei numerosi. Messaggio Inps

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Con il messaggio 1714 del 20 aprile, l’inps fornisce ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati. A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore dell’ISEE.

Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori:
– Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, si prevede una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;

– Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa che rilevano gli importi percepiti a titolo di NASPI e DISCOLL, a condizione che il soggetto risulti percettore al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;

– Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia;
– La maggiorazione spetta ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi;
– Per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi:
– Maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
– Maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli.

Figli maggiorenni.
L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU:
– Se i figli raggiungono la maggiore età successivamente all’invio della domanda, la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.

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