Affidamento del servizio di cassa chiarimenti utili per DSGA e DS

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Il Decreto Legge 95/2012 introduce per le istituzioni scolastiche autonome il sistema della cosiddetta tesoreria unica. La tesoreria unica non esclude però il ruolo degli istituti cassieri nelle attività finanziarie delle istituzioni scolastiche.

L’istituto cassiere è un istituto di credito preposto alle attività riguardanti le movimentazioni monetarie della scuola, si occupa quindi delle attività di riscossione delle entrate con emissione di reversale di incasso, e delle attività di pagamento delle spese con emissione del relativo mandato di pagamento.

Le attività possono però riguardare anche l’attivazione di una serie di servizi di natura accessoria ed opzionale come, ad esempio, l’accensione di mutui, le anticipazioni di cassa, l’utilizzo di carta di credito e simili (anche esse disciplinate dal D.I. 129/2018)

Il rapporto che intercorre tra le istituzioni scolastiche autonome e gli istituti cassieri è regolato da un’apposita convenzione di cassa che disciplina la molteplicità dei rapporti che si costituiscono.

Le procedure di affidamento

Particolare attenzione deve essere rimessa alla procedura per l’affidamento del servizio di cassa nel rispetto del D.lgs. 50 del 2016 e successive modifiche, e del D.I. 129 del 2018.

Il Regolamento di Contabilità all’art 20 comma 3, in materia di affidamento del servizio di cassa prevede che:

Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base degli schemi di cui al comma 5”

Il successivo comma 3 del richiamato articolo specifica altresì che:

In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al precedente comma (Consip) l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente. A tali fini, il dirigente scolastico stipula apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi d’interesse attivi e passivi, il costo delle operazioni e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base degli schemi tipo predisposti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze”

In materia di affidamento del servizio di cassa, ferma restando l’applicazione della normativa vigente (Codice degli appalti e Regolamento di contabilità), particolare risalto assumono gli schemi tipo ministeriali al fine di uniformare le procedure.

L’autonomia scolastica non esclude infatti la volontà da parte dell’amministrazione centrale di standardizzare talune procedure particolarmente tecniche e complesse, nell’ottica della semplificazione amministrativo-gestionale.

Ed è proprio in relazione agli schemi tipo che si pone una questione dibattuta; ovvero la possibilità di precedere con l’affidamento diretto per la gestione del servizio di cassa.

Partendo dal presupposto che il valore medio stimato del servizio in oggetto, non supera mai le soglie per procedere con affidamento diretto, è anche vero che gli schemi tipo non contemplano modelli per procedere con affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016.

Gli schemi tipo di cui alla nota prot. n. 24078 del 30-11-2018 “Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129”, propongono una nutrita modulistica riguardante gli atti di gara; dai capitolati tecnici, agli allegati per la presentazione delle offerte, agli schemi di convenzione, facendo però esclusivo riferimento a due procedure ad evidenza pubblica: procedura aperta e procedura negoziata.

È importante però precisare che le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 20 comma 6: nell’ambito della determinazione a contrarre, possono derogare agli schemi di cui al comma 5, con espressa motivazione”, permane però il dubbio circa limiti di questa possibilità di deroga.

Criterio del mior prezzo e stipulazione alle migliori condizioni del mercato

Altra questione di rilievo è relativa al criterio del minor prezzo individuato quale criterio per l’affidamento del servizio di cassa. Il criterio infatti non si basa esclusivamente sull’importo che annualmente l’istituzione scolastica è tenuta a corrispondere all’istituto cassiere per la gestione del servizio di cassa, ma anche a ulteriori servizi individuati dagli schemi tipo.

Se infatti il prezzo che si corrisponde annualmente all’istituto cassiere (quale remunerazione per la semplice gestione del servizio) assume un rilievo primario; non devono essere sottovalutati i costi di tutta una serie di servizi (anche opzionali) che potrebbero incidere negativamente sul costo annuo totale del servizio di cassa nelle sue molteplici attività.

Ci si riferisce ai costi a canone e a percentuale come ad esempio:

  • Le spese annue per attivazione e gestione carte di credito
  • Le spese annue per attivazione e gestione carte di debito
  • Il tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa

oppure ai costi dei servizi a misura quali ad esempio:

  • La commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico
  • La commissione per transazione inerente al servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale
  • La commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti
  • Gli oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore
  • Gli oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario


Si nota come, accanto al semplice costo annuo di gestione e tenuta del conto, si affiancano altri costi che la scuola potrebbe affrontare, i quali devono essere, anch’essi, presi in seria considerazione.

Si procederà dunque mediante l’ausilio degli schemi ministeriali, a determinare il punteggio massimo da attribuire a ciascuno dei compensi e dei canoni per servizi summenzionati, indicando altresì gli importi da porre a base di gara, rispetto ai quali gli operatori economici dovranno formulare offerte in diminuzione.

Alla luce delle precisazioni proposte è importante che la stazione appaltante in fase di predisposizione della documentazione della procedura di gara, preceda con un’attenta ponderazione dei diversi prezzi in relazione alle peculiari esigenze dell’istituzione scolastica, tenuto conto della mole dell’attività finanziaria svolta dalla stessa, nonché dell’eventuale utilizzo dei vari servizi di natura opzionale, in modo che l’offerta economica dei vari servizi a canone, a misura o a percentuale, possa risultare adeguata bisogni ed effettivamente vantaggiosa.

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