Assegnazione docenti ai plessi in comuni diversi da quello sede di organico, a chi spetta e quali criteri seguire

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L’Ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 2022/25 ha confermato la disposizione relativa all’assegnazione dei docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico.

Organico dell’autonomia

Com’è ormai noto, la legge n. 107/2015 ha istituito, all’articolo 1-comma 5, l’organico dell’autonomia, comprendente tutti i docenti della medesima istituzione scolastica, anche appartenenti a plessi ubicati in comuni diversi e a diversi indirizzi di studio (nel caso della scuola secondaria di secondo grado).

Come deve procedere il dirigente scolastico in caso di assegnazione dei docenti a plessi ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico? La risposta è fornita dall’articolo 3, comma 5, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, che ha confermato quanto previsto dal precedente CCNI 2019/22.

Assegnazione docenti in plessi ubicati in comuni diversi

Così dispone l’articolo 3, comma 5, summenzionato:

In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23,2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Il dirigente scolastico, dunque, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:

  • salvaguardando la continuità didattica;
  • secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di Istituto;
  • secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di Istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Alla luce di quanto detto, in linea generale, è chiaro che saranno assegnati ad un comune diverso da quello sede di organico: i docenti che non hanno continuità didattica nelle classi presenti nella sede di organico; i docenti con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto; i docenti che non usufruiscono di precedenza nel comune sede di organico. A ciò, naturalmente, si aggiungono i criteri definiti in contrattazione di Istituto.

Nella nota del MI n. 14603/2022 relativa agli organici a.s. 2022/23, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede.

Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma

Nota n. 14603/2022 [PDF]

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