Anno di prova neoassunti 2021/22, valutazione finale: dal colloquio alla conferma o meno in ruolo. La procedura

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La conferma in ruolo dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo spetta al dirigente scolastico, dopo che gli stessi sostengono il colloquio innanzi al Comitato di valutazione. La procedura e i possibili esiti. 

Attività e giorni servizio/attività didattica

Nel corso dell’anno di formazione e prova, i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo svolgono le previste attività formative (incontri propedeutici e di restituzione finale; laboratori formativi e/o visite a scuole innovative; “peer to peer” e osservazione in classe; formazione on-line) e predispongono il portfolio professionale.

Svolte le predette attività e svolti i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica, gli interessati sostengono il colloquio innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti (di seguito Comitato di valutazione).

Procedura

La valutazione finale si articola nelle seguenti fasi:

  1. colloquio innanzi al Comitato di valutazione;
  2. espressione del parere da parte del Comitato di valutazione;
  3. conferma o meno in ruolo del docente da parte del dirigente scolastico.

Colloquio

Nel periodo compreso tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico convoca il Comitato di valutazione per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova.

Al fine suddetto, il docente sostiene innanzi al Comitato un colloquio, che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale.

Il portfolio è consegnato preliminarmente dal docente al Dirigente scolastico, che lo trasmette, almeno cinque giorni prima dalla data fissata per il colloquio, al Comitato di valutazione.

Il colloquio può essere rinviato, una sola volta, in presenza di impedimenti non derogabili. In caso di assenza al colloquio non motivata dai predetti impedimenti, il Comitato può esprimere comunque il suddetto parere.

Parere del Comitato

All’esito del colloquio, il Comitato di valutazione si riunisce per l’espressione del parere, in base a (oltre al colloquio):

  • istruttoria presentata dal docente tutor, compiuta riguardo alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto o con passaggio di ruolo;
  • relazione presentata dal dirigente scolastico, che comprende la documentazione delle attività di formazione, le forme di tutoring e ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante: il Dirigente scolastico, infatti, con atto motivato, può decidere diversamente da quanto espresso dal medesimo (Comitato).

Conferma in ruolo

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del docente in periodo di formazione e prova, nonché alla conferma o meno in ruolo del docente neoassunto o con passaggio di ruolo, in base all’istruttoria compiuta e con particolare riferimento a:

  • possesso del neoassunto degli standard professionali, di cui all’articolo 4 del DM n. 310/2021;
  • raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, fissati nel patto per lo sviluppo professionale (stilato in base al bilancio di competenze iniziale)
  • bilancio di competenze finale, volto a registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Il dirigente, tenuto conto di quanto detto sopra, emette motivato provvedimento di:

  1. conferma in ruolo, in caso di giudizio favorevole;
  2.  ripetizione del periodo di formazione e prova, in caso di giudizio sfavorevole. In tal caso, il provvedimento dovrà indicare le criticità emerse e individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo (ricordiamo che si può ripetere l’anno di formazione e prova una sola volta; diverso il caso del rinvio del predetto anno per il mancato raggiungimento dei previsti 180 di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica).

Ripetizione anno e prova

Nel corso del secondo periodo di formazione e prova è disposta obbligatoriamente una verifica da parte di un dirigente tecnico, finalizzata all’acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione dell’idoneità del docente.

La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata dal Comitato di valutazione, al termine del secondo periodo di prova.

La conseguente valutazione potrà prevedere:

  • il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e quindi la conferma in ruolo;
  • il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

Tempistica

Il provvedimento di conferma o meno in ruolo deve essere adottato e comunicato all’interessato entro il 31 agosto 2022. Il mancato rispetto di tale termine può determinare profili di responsabilità. Analogamente, si possono determinare profili di responsabilità in caso di erroneo svolgimento della procedura sopra descritta.

DM 310/2021

DM 850/2015

Nota 4/10/2021

Nota 21/04/22

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