Organici 2022/23, cattedre scuola secondaria: 15, 18 o più ore settimanali. Pagamento ore eccedenti

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Le cattedre della scuola secondaria sono costituite con un orario di 18 ore settimanali e considerando tutti i contributi orari derivanti dai plessi appartenenti alla medesima scuola, ubicati anche in comuni diversi. Casi in cui l’orario può essere superiore ovvero inferiore alle 18 ore e assegnazione docenti ai plessi.

Organici 2022/23

L’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2022/23, ai sensi del DI n. 90/2022, ammonta a:

  • 620.256 posti comuni, di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l’insegnamento dell’Ed. motoria nella scuola primaria e 8.741 destinati alle classi da costituire in deroga ai limiti di cui al DPR 81/09;
  • 50.202 posti comuni di potenziamento;
  • 117.170 posti di sostegno, di cui 6.446 posti di potenziamento per il sostegno.

Qui la suddivisione per regione e grado di istruzione

Costituzione cattedre

Le cattedre della scuola secondaria devono essere costituite con un orario di insegnamento pari a 18 ore settimanali. Se costituite con un orario inferiore, vanno ricondotte a 18 ore.

Il succitato orario può essere superato, quindi è possibile costituire cattedre con un orario settimanale superiore alle 18 ore, solo al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione.

Nella nota del MI n. 14603/2022 si ricorda che, ai sensi della legge n. 107/2015, in ciascuna autonomia scolastica è individuata una sola sede di organico di scuola secondaria di primo o secondo grado, di cui fanno parte eventuali plessi associati, anche se collocati in diverso comune. Pertanto, in tali sedi le cattedre si costituiscono considerando tutti i contributi orari della medesima classe di concorso presenti nell’intera autonomia scolastica (compresi quelli derivanti dai predetti plessi). L’assegnazione dei docenti alle diverse sedi avviene secondo quanto previsto dall’Ipotesi CCNI mobilità 2022/25 (vedi di seguito).

Scuola secondaria di secondo grado

Nella nota succitata, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, si precisa che:

  • è possibile costituire cattedre con un orario inferiore alle 18 ore settimanali, qualora non sia possibile raggiungere tale orario anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare. Tali cattedre non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali;
  • al fine di garantire la titolarità dei docenti, si possono formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino comunque le 20 ore settimanali, posto che non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.

Precisiamo che, nel caso di cattedre formate con 15 ore settimanali, le tre ore, necessarie a completare la cattedra e quindi raggiungere l’orario obbligatorio di insegnamento (18 ore), sono impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Evidenziamo, come detto sopra, che le cattedre con 15 ore settimanali possono essere costituite nella sola scuola secondaria di secondo grado.

Pagamento ore eccedenti le 18

Nel caso di cattedre costituite con più di 18 ore, le ore eccedenti (le 18) sono considerate utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico, ossia sono pagate sino al 31/08, come precisato anche nella circolare del MEF n. 33247 del 07/04/2016.

La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18, in seguito all’attribuzione di spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore:

  • per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
  • per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fattole ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.

Assegnazione docenti ai plessi

Come detto sopra, in caso di scuole con plessi in comuni diversi, il dirigente scolastico procede all’assegnazione dei docenti ai plessi, secondo quanto previsto dal CCCNI mobilità.

Alla luce dell’articolo 3, comma 5, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, il dirigente scolastico, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi e delle proposte del collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ubicati in comuni diversi da quello sede di organico:

  • salvaguardando la continuità didattica;
  • secondo il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto;
  • secondo le modalità e i criteri stabiliti in contrattazione di istituto;
  • salvaguardando le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI (per cui ad esempio, non si può assegnare un docente in un comune diverso da quello di assistenza, se la sede di organico coincide con il predetto comune).

Nella nota summenzionata, a quanto detto sopra, si aggiunge che il personale docente interessato può rinunciare alle ore assegnate su sede diversa, laddove nell’adeguamento alle situazioni di fatto vengano a crearsi ulteriori disponibilità orarie all’interno di un’unica sede. Conseguentemente il docente in questione svolgerà l’intero orario di cattedra nella medesima sede.

Organici scuola 2022-23, 620.256 posti, 2.247 per educazione motoria, 11mila per il sostegno. DECRETO e TABELLE POSTI [PDF]

Organici scuola 2022-23, le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione per tutti i gradi e ordini scolastici. NOTA [PDF]

Educazione motoria alla primaria: 24.693 classi per 2247 posti. I dati completi degli organici per il 2022-23

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