GPS: per infanzia e primaria ritorna l’opzione “supplenze con priorità fino a 10 giorni” ma le sanzioni per rinuncia sono pesantissime. Ne vale la pena?

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GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: il Ministero dovrebbe pubblicare a breve l’ordinanza con le norme per i requisiti di accesso e le date utili per la presentazione della domanda. Nel frattempo continuiamo a spulciare la BOZZA, su cui si è già espresso il CSPI e che, nonostante dovesse essere la proroga dell’OM 60/2020 non manca di presentare importanti novità soprattutto per l’attribuzione delle supplenze.

Il conferimento delle supplenze, in particolare, presenta delle novità.

Soffermiamoci sul ripristino della possibilità di attribuire, per la scuola di infanzia e primaria, con priorità le supplenze fino a 10 giorni.

La BOZZA dell’ordinanza

“Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio. ”

Quindi il docente potrà esprimere di voler essere contatto per le supplenze temporanee fino a 10 giorni, assicurando l’immediata presa di servizio.

Quali conseguenze per chi non accetta questa supplenza

Sempre la BOZZA, a proposito delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto afferma

la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto
di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia
esplicita”

Dunque, sempre secondo la BOZZA, il rifiuto di una supplenza di pochi giorni potrebbe avere come conseguenza la possibilità di poter essere chiamati per altre supplenze.

Supplenze da GPS 2022/23: ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono [ANTEPRIMA BOZZA]

Ci stupisce che, ad oggi – ma dobbiamo ancora leggere il testo definitivo – che non si sia trovato un equilibrio tra la natura del rifiuto (una cosa è rifiutare supplenza di 10 giorni, altra un incarico al 30 giugno) e la proporzione della sanzione.

Attendiamo di leggere il testo definitivo.

GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelta scuole [LO SPECIALE]

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

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GPS prima e seconda fascia: requisiti di accesso infanzia primaria, secondaria, sostegno, ITP, personale educativo

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