Docenti guariti da COVID “non siamo inadempienti”

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In risposta alla nota 9653 del 2 maggio dell’USR Marche “Indicazioni gestione personale scolastico con certificato verde COVID-19 da guarigione”, una lettera del Coordinamento Comitati Guariti da Covid nella quale si chiede ” di revocare immediatamente in autotutela le disposizioni emanate con la nota 0009653 del 2 maggio 2022 e conseguentemente invitare i DS a disporre l’immediata revoca, in autotutela, dell’invito alla vaccinazione relativa a soggetti guariti o degli atti di accertamento dell’inadempimento emessi”.

Nella nota di indicazioni dell’USR Marche si afferma che “il personale scolastico, che ottiene il certificato verde a seguito di guarigione da Covid-19, risulterà inadempiente agli obblighi trascorsi 90 giorni, dalla data di certificazione di positività, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino o nel caso in cui abbia contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino. Diversamente, nel caso di personale che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, l’inadempienza all’obbligo vaccinale si configura decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Decorsi tali termini il personale scolastico sarà considerato inadempiente e, qualora docente, non potrà prestare servizio a contatto con gli alunni dovendosi adottare provvedimento di impiego in mansioni alternative, con decorrenza immediata”.

Della nota abbiamo riportato alcune criticità emerse in un nostro articolo. In sostanza, sono state ricordate le disposizioni della nota del ministero dell’Istruzione del 1° aprile 2022: “In ogni caso, per tutti l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non
inadempiente con l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione”. Abbiamo inoltre sottolineato come non ci sia ad oggi nessun accenno ad una data di validità del green pass rafforzato minore, in ambito scolastico, rispetto a tutti gli altri settori, come determinato dal Ministero della Salute.

La FAQ del MI

Sulla questione dei docenti non vaccinati ma guariti dal Covid è intervenuto con una FAQ il ministero dell’Istruzione, senza tuttavia fare riferimento ai giorni da quando è stata riscontrata la positività:

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Coordinamento guariti da Covid: la nota è un abuso

Nella lettera del Coordinamento Comitati Guariti da Covid, indirizzata all’USR Marche, vengono evidenziate ulteriori criticità della stessa nota. Il Coordinamento, ricordando le circolari del Ministero della Salute 8284 del 3 marzo 2021, la n. 32884 del 22 luglio 2021, la n. 56052 del 6 dicembre 2021, sottolinea:

  • Per coloro che hanno precedentemente contratto l’infezione, in base alle circolari del 3 marzo 2021 e del 21 luglio 2021, ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione può essere somministrata un’unica dose in un arco temporale dai 3 mesi ai 12 mesi con una raccomandazione per i 6 mesi.
  • Per coloro che superano i 12 mesi dalla guarigione e non hanno precedentemente ricevuto alcuna somministrazione, è consigliato effettuare il prima possibile il ciclo vaccinale completo con somministrazione di 2 dosi (Circolare Ministero della salute 6 dicembre 2021).
  • Per coloro che hanno contratto la malattia dopo la prima dose, l’intervallo è di minimo 5 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6 dicembre 2021).
  • Per coloro che hanno contratto la malattia entro il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, l’intervallo è di 6 mesi dalla diagnosi di infezione (Circolare Ministero della salute 6 dicembre 2021).
  • Per coloro che hanno contratto la malattia dopo la seconda dose, l’intervallo per fare la dose booster è raccomandato in un minimo di 5 mesi nella Circolare Ministero della salute del 6 dicembre 2021, sceso poi nel momento di massima diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron), con la Circolare del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, ad un minimo di 4 mesi.

Ovvero, “nessuna delle citate Circolari stabilisce alcuna indicazione tassativa nè prescrittiva nei confronti dei guariti nei termini indicati nella nota che si riscontra“. Di contro, “lo stesso Ministero dell’Istruzione legittima e consente la prestazione lavorativa e lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni per il personale che è in possesso di un Green pass rafforzato, che è noto, si ottiene per vaccinazione o guarigione“.

Riportando il contenuto dell’ultima FAQ del MI, il Coordinamento sottolinea che “è lo stesso Ministero dell’Istruzione che invita i Dirigenti Scolastici alla PRUDENZA“.

L’essere guarito ha costituito e costituisce (su tutto il panorama scolastico nazionale) un elemento che non può porre assolutamente il docente nell’alveo dei soggetti inadempienti. Ne consegue che l’atto adottato dal Vs. Ufficio non solo è contra legem ma costituisce un atto contrario alle stesse indicazioni fornite e costituisce un chiaro abuso“, conclude il Coordinamento.

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