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Attività esterne extracurriculari (viaggi e spostamenti): i docenti accompagnatori hanno diritto a rimborso spese?

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Si analizza qui la possibilità di chiedere ed ottenere, da parte dei docenti che accompagnano alunni e studenti in attività esterne extracurriculari, il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e gli spostamenti necessari (ad es. rimborsi di carburante, pedaggi, spese di aerei e navi, etc).

Il tema è delicato e di non facile comprensibilità, stante la districata normativa di riferimento. Proviamo a chiarire alcuni aspetti in merito alla possibilità di rimborso spese e all’utilizzo del mezzo proprio per le attività esterne.

Spese di viaggio.

La norma di riferimento per i rimborsi delle spese di viaggio è contenuta nell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”: “quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente piu’ conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”.

Si tenga presente anche l’art. 6, comma 12, D.L. n. 78/10, convertito in L. 122/2010: “le amministrazioni pubbliche […]non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”.

In materia vi sono anche diversi orientamenti giurisprudenziali e circolari del MEF, dai quali si può dedurre che sia, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese di viaggio (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, varie ed eventuali, ecc.) potendosi riconoscere solo un importo commisurato alle tariffe dei mezzi pubblici.

Utilizzo del mezzo proprio.

L’uso del mezzo proprio (auto, moto, etc) è ammesso, sempre e solo su domanda del dipendente e previa autorizzazione espressa del dirigente, limitatamente ai casi in cui risulti maggiormente conveniente rispetto:

  • All’uso dei normali mezzi di trasporto pubblico, di linea (specie ove non siano presenti);
  • Agli orari di svolgimento degli incarichi, anche per evitare possibili pasti o pernottamenti esterni.

La convenienza da valutare è dunque di tipo economico e funzionale.

La norma di riferimento è contenuta nella Legge n. 417 del 1978.

Per i dipendenti scolastici, e per tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro privatizzato, non si applica la normativa sull’utilizzo del mezzo proprio: lo prevede l’art. 6, comma 12, del D. L. n. 78 del 2010.

Non può essere dunque autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 36 del 2010, recepita e confermata dal Ministero dell’Istruzione con apposita nota n. 9808 del 5 novembre 2010 per i dipendenti scolastici, indica due eccezioni, per le quali è permesso autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio. Queste riguardano lo svolgimento di:

  • Funzioni ispettive;
  • Funzioni di verifica e controllo dell’attività altrui.

Rimangono valide le premesse necessarie riguardo la convenienza economia e funzionale che deve riguardare l’utilizzo del mezzo proprio. Sarà onere del Dirigente valutarne l’effettività.

L’autorizzazione preventiva giustifica quindi il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo spostamento, purché siano validamente documentate (compreso ad esempio il pedaggio autostradale).

Anche qui va fatta una opportuna precisazione: non è previsto alcun rimborso di spese di viaggio ove lo spostamento riguardi la stessa città o sede di servizio.

Conclusioni finali.

L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per le attività ispettive, di verifica e di controllo è legittimato per i revisori dei conti, gli ispettori ministeriali, i commissari ad acta, etc…

Per queste attività sarà previsto il rimborso delle spese di viaggio sostenute;

Dall’altro lato, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio per i docenti e A.T.A. interni, per attività diverse da quelle sopra indicate e che si svolgano al di fuori della provincia di servizio, ai fini della sola copertura assicurativa. Si pensi in proposito all’espletamento di incarichi attribuiti a docenti facenti parte dello staff dirigenziale o al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Spetta dunque al Dirigente scolastico valutarne la necessità e convenienza dell’autorizzazione, e procedere all’autorizzazione dell’utilizzo del mezzo proprio.

Il provvedimento di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio.

Il provvedimento autorizzatorio, a firma del DS, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • Natura dell’incarico;
  • Durata dell’incarico, con indicazione della data e dell’ora;
  • Esigenze istituzionali e/o di servizio;
  • Puntuali motivazioni circostanziate riguardo l’utilizzo del mezzo proprio.

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