Ecco i prossimi CONCORSI per insegnanti: annuali, con prova scritta a risposta aperta. Quando la preselettiva. TUTTE LE INFO

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Il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal D.lgs. n. 59/2017, è stato novellato dalle disposizioni del DL n. 36/2022, contenente misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Nelle commissioni è stato approvato un emendamento che ne ridisegna alcuni aspetti. Concorso (requisiti, fase transitoria e articolazione), assunzione, anno di prova e vincoli di permanenza.

Formazione iniziale, abilitazione e accesso al ruolo

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Illustriamo di seguito i requisiti per accedere al concorso, cosa è previsto sino al 31 dicembre 2024, l’articolazione della procedura concorsuale, la composizione delle GM, le modalità di assunzione, l’anno di prova e i vincoli di permanenza dei neoassunti. N.B. Il testo potrebbe ancora subire delle modifiche.

Concorso: requisiti

I requisiti di partecipazione al concorso, per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono i seguenti:

1. posti comuni scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello) ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

2. posti comuni di insegnante tecnico-pratico:

  • laurea oppure diploma AFAM di I livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso 

3. posti di sostegno:

  • superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

4. tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso). Uno dei tre anni deve essere svolto nella specifica classe di concorso ovvero tipologia di posto di partecipazione (quest’ultima disposizione è stata inserito nel maxi-emendamento approvato in Senato).

Requisiti fase transitoria

Sino al 31 dicembre 2024, possono partecipare al concorso per i posti comuni anche i docenti in possesso dei seguenti requisiti (oltre a quelli riportati sopra):

  • titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree o diploma per ITP) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.

Gli ulteriori 30 CFU/CFA, per arrivare ai 60 previsti e quindi ottenere l’abilitazione in seguito al superamento della prova finale (prova scritta e lezione simulata) del percorso di formazione inziale e abilitazione, saranno conseguiti nel corso del primo anno di insegnamento, prestato con contratto annuale di supplenza a tempo determinato, stipulato dai candidati che superano il concorso ed entrano in graduatoria di merito, quando arriva il loro turno di nomina (vedi di seguito). Una volta acquisiti i predetti crediti e superata la prova finale, gli interessati conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Articolazione concorso

Il concorso si svolge secondo quanto previsto dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come novellato dal succitato decreto legge n. 36/2022.

Il concorso si articola in:

  • una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica
    generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese.
  • Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, l’accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;
  • prova orale: nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico;
  • valutazione dei titoli;
  • graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori).

Graduatoria di merito

In base al summenzionato decreto n. 36/2022, le graduatorie di merito sono “due”:

  1. quella composta dai vincitori che hanno partecipato al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
  2. quella composta dai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione [ossia gli aspiranti della fase transitoria, che partecipano al concorso con titolo di studio + 30 CFU di cui sopra (vedi paragrafo “Requisiti fase transitoria”), e gli aspiranti che strutturalmente partecipano con titolo di studio e tre anni di servizio (vedi paragrafo “Concorso: requisiti”)].

Assunzione

I vincitori di concorso saranno poi assunti:

  1. quelli in possesso dell’abilitazione, con contratto a tempo indeterminato, dalla relativa GM (punto 1 del precedente paragrafo);
  2. quelli non in possesso dell’abilitazione, con contratto di supplenza annuale, dalla relativa GM (punto 2 del precedente paragrafo); nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione (conseguendo i 30 CFU/CFA mancanti; i docenti con tre anni di servizio conseguono solo i 30 CFU/CFA dopo il concorso).

Gli aspiranti in possesso dell’abilitazione, inoltre, sono assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. Questi ultimi inoltre sono assunti in servizio, soltanto se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. 

Anno di prova in servizio

Docenti abilitati posto comune 

I vincitori del concorso su posto comune abilitati sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, superato il quale sono effettivamente immessi in ruolo.

Il superamento del periodo di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di cui 120 di attività didattiche.

Oltre allo svolgimento del succitato servizio, l’anno di prova è superato in seguito a:

  • un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente;
  • una valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor (le funzioni di quest’ultimo non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato).

Il periodo di prova in servizio, in caso di mancato superamento, può essere ripetuto una sola volta.

Superato il periodo di prova, il docente è confermato in ruolo nella medesima scuola in cui ha svolto l’anno di prova.

Docenti posto sostegno

I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti al sopra descritto periodo annuale di prova in servizio, il superamento del quale (test finale e valutazione DS) determina l’effettiva immissione in ruolo.

Le condizioni e modalità dell’anno di prova sono uguali a quelle dei docenti di posto comune.

Superato il periodo di prova, il docente è effettivamente immesso in ruolo.

Docenti non abilitati posto comune 

I vincitori del concorso non abilitati (vedi sopra) sottoscrivono (come detto sopra) un contratto annuale di supplenza con l’USR   su richiesta a part time – a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione, con oneri a proprio carico.

Superata la prova finale (prova scritta e lezione simulata) del succitato percorso, gli interessati:

  • conseguono l’abilitazione all’insegnamento;
  • saranno sottoposti al periodo di prova in servizio di cui sopra.

Superato il periodo di prova (uguale a quello svolto dai docenti abilitati), il docente è effettivamente immesso in ruolo.

Vincoli neo immessi in ruolo

Superato il periodo di prova, il docente:

  •  è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto;
  • è tenuto a rimanere nella scuola, in cui ha svolto e superato l’anno di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni , compreso l’anno di prova (anni che diventano quattro per i docenti non abilitati: 1 anno in cui conseguono l’abilitazione + 3).

Precisiamo che il vincolo triennale/quadriennale di cui sopra non si applica nei  casi di sovrannumero o esubero ovvero nei casi di docenti che fruiscono dei benefici di cui all’articolo 33, comma 5 o 6, della legge n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Il vincolo sopra descritto:

  • riguarda la sola mobilità territoriale e professionale e l’assegnazione provvisoria interprovinciale (quindi non si possono presentare le relative domande di trasferimento/passaggio e assegnazione in provincia diversa da quella di assunzione, per il periodo suddetto);
  • non riguarda l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione provinciale (quindi si possono presentare le relative domande nella provincia di assunzione, anche durante il suddetto periodo);
  • non riguarda gli incarichi di supplenza (si possono ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08, per altra tipologia o classe di concorso).

NB:

Attendiamo l’approvazione definitiva  per la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” dovrà avvenire entro il prossimo 29 giugno per evitare che decada.

SCARICA IL TESTO del maxiemendamento

Riforma reclutamento e formazione docenti: stop concorsi a crocette, corsi universitari selettivi per l’abilitazione, premi per i docenti più formati, salva Carta docente (fino al 2024)

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