Graduatorie GPS: quale punteggio possono dichiarare i docenti non vaccinati sospesi da servizio e poi reintegrati

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Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: un chiarimento per i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato che, nel corso dell’anno scolastico, sono stati sospesi dal servizio e poi reintegrati dal 1° aprile ma in attività non a contatto con gli studenti.

Obbligo vaccinale contro Covid – 19 per il personale scolastico

Avviato con il DL 172/2021 dal 15 dicembre 2021 e prorogato con il DL 24 marzo 2022 fino al 15 giugno 2022, interessa tutto il tutto il personale scolastico sia per il ciclo primario che per la terza dose, in base al piano vaccinale individuale

  • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
  • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Chi non rientra nell’obbligo vaccinale

Il Ministero ha chiarito in via definitiva con nota del 20 dicembre 2021 che non è interessato dall’obbligo vaccinale (che riguarda la prestazione lavorativa)

  • coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
  • Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Le precedenti note avevano già individuato

Nota del 7 dicembre 2021:

il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale

Nota del 17 dicembre 2021 

  • collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
  • condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.

Naturalmente l’obbligo non riguarda coloro che hanno la  documentazione comprovante il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Il personale che non aderisce all’obbligo vaccinale è stato sospeso fino al 31 marzo 2022

Il personale che non ha adempiuto  all’obbligo (indipendentemente dalla dose, in base al piano individuale), dalla data di sospensione fino al 31 marzo 2022 (se non ha provveduto prima alla vaccinazione o sia rientrato con green pass rafforzato da guarigione)  è stato  sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non ha avuto retribuzione nè altri emolumenti.

Niente punteggio durante il periodo di sospensione

Di conseguenza, il periodo di sospensione non può essere utilizzato nell’aggiornamento delle GPS, in quanto non ha dato luogo a retribuzione.

Periodo di servizio a 36 ore

I docenti sospesi fino al 31 marzo e rientrati in servizio adibiti ad attività di supporto alle funzioni scolastiche quali servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto. Pur trattandosi di in attività non strettamente di insegnamento in quanto è stato stabilito che non dovessero essere a contatto con gli studenti, potranno invece usufruire del punteggio spettante per questo periodo in quanto svolgono regolare servizio con retribuzione.

Attendiamo eventuali indicazioni anche da parte del Ministero.

Calcolo rapido punteggio

Nelle scuole statali o paritarie:

  •  da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.
  • Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini p. 12.

Quindi per i 12 punti servono almeno 166 giorni di servizio nell’anno scolastico oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini.

Invece per considerare l’anno di servizio come “annualità” per eventuale accesso ai concorsi o per la ricostruzione di carriera, dipende se nel corso dell’anno scolastico si raggiungono i 180 giorni utili.

Per annualità di servizio si intende infatti quanto indicato dall’art. articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Come compilare la domanda 

Il modo corretto per compilare la domanda è quello di indicare in maniera separata i due periodi dell’anno scolastico 2021/22: dall’inizio del contratto fino al giorno precedente a quello di sospensione e poi dal giorno di reintegro fino a fine contratto. Se è necessario, sfruttare l’opzione di poter comunicare il servizio post 31 maggio.

GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelta scuole [LO SPECIALE]

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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