L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022: un modello di circolare

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L’O.M. 64 del 14 marzo 2022 interviene in deroga rispetto ad alcune disposizioni del D.lgs. n. 62/2017, che regola, di norma, l’impianto dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Anche quest’anno sono presenti dunque misure di semplificazione, ma in numero limitato. Continua ad essere sospeso il requisito della partecipazione alle prove standardizzate nazionali per l’ammissione all’esame, anche se si procede al loro svolgimento in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta; è contemplata la possibilità che le operazioni della commissione ed il colloquio si svolgano in videoconferenza o in altre modalità telematica sincrona.

Riferimenti normativi essenziali

  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
  • Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
  • Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione
  • Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

La novità di quest’anno: le prove scritte

La vera novità di quest’anno – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri che prendiamo come modello per esplicitare meglio modalità e tempi per le prove d’esame – è la reintroduzione delle prove scritte, dopo che per due tornate l’esame si è svolto solo in forma orale, con il supporto di un elaborato predisposto dal candidato. I candidati svolgeranno quale si svolge l’insegnamento), e la prova relativa alle competenze logico-matematiche. L’accertamento del livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria sarà condotto nel corso del colloquio. Non è prevista, a differenza degli ultimi due anni, la presentazione orale di un elaborato su una tematica concordata dal candidato con i docenti.

Ammissione agli esami dei candidati interni: requisiti di ammissione

Per l’ammissione agli esami dei candidati interni questi sono i requisiti di ammissione:

  • frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni determinate dall’emergenza epidemiologica;
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dal D.P.R. 249/1998, art. 4, commi 6 e 9 bis. Si tratta della sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, comminata dal Consiglio di Istituto per “recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente”.

La partecipazione alle prove standardizzate nazionali anche quest’anno non si qualifica come requisito di ammissione, né per i candidati interni né per i privatisti, in deroga alle previsioni del D. lgs. 62/2017.

Il voto di ammissione e il percorso triennale

Il D. lgs. 62/2017, art. 6 comma 5 recita che “Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno”; mentre il D. M. 741/2017, art. 2 comma 4 che “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”. Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l’attribuzione del voto di ammissione. Nell’ottica della dimensione formativa della valutazione – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri – è, invece, opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, etc. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; in questo caso il voto espresso al momento della delibera dall’insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (e analogamente il voto dell’insegnante di attività alternative all’IRC), se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato. In base all’art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, che pesa per il 50% sulla valutazione finale, può essere inferiore a sei decimi.

Candidati privatisti: requisiti di ammissione

Sono ammessi a sostenere l’esame:

  • coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
  • i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di 1° grado da almeno un triennio.

I requisiti di ammissione

Sono requisiti di ammissione – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri – la presentazione della domanda di ammissione all’esame da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale entro il 20 marzo. In caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti in passato, il PEI o il PDP. Partecipano all’esame in qualità di candidati privatisti, se ricorrono i requisiti, anche i ragazzi in istruzione parentale (art. 10, comma 5, del D. lgs. 62/2017; art. 3 del D.M. 741/2017). Nell’istanza vanno forniti gli “elementi essenziali del curricolo scolastico” dell’alunno e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. La mancata partecipazione agli esami finali (come la mancata presenza agli esami annuali di idoneità) si configura come elusione dell’obbligo di istruzione.

La commissione e i suoi lavori

In caso di reggenza o assenza o impedimento del Dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Commissione e sottocommissioni

In ogni Istituzione scolastica – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri – si costituisce una commissione d’esame, presieduta dal Dirigente o dal coordinatore se si tratta di scuola paritaria. In caso di reggenza o assenza o impedimento del Dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001. Per ogni classe terza si costituisce una sottocommissione, composta dai docenti dei consigli di classe, che individua al suo interno un docente coordinatore; questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

I commissari

Fanno parte della commissione i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, ad esempio docenti di strumento musicale, i docenti di sostegno e quelli di religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno parte invece i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività finalizzate all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa. I docenti che svolgono attività didattiche per gruppi di alunni (docenti di strumento musicale, di Religione e di attività alternative) partecipano alle operazioni che comportano deliberazioni solo per i candidati loro affidati. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. In caso di assenze, il Presidente della commissione – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri – dispone le sostituzioni tra i docenti in servizio presso la scuola.

Cosa fa la commissione

La Commissione:

  • assegna alle sottocommissioni gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata;
  • definisce gli aspetti organizzativi: durata e ordine di successione delle prove scritte, ordine delle classi per i colloqui, modalità per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità o DSA certificati;
  • predispone le prove d’esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e definisce i criteri comuni per la loro correzione e valutazione;
  • individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

Come statuito dal D.M. 741/2017, art. 5:

  • le operazioni si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
  • il calendario delle operazioni è definito dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore delle attività educative per le scuole paritarie ed è comunicato al Collegio dal Dirigente scolastico.

Alunni risultati assenti ad una o più prove

Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Le prove d’esame

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 741/2017, art. 7)

La prova accerta:

  • la padronanza della lingua;
  • la capacità di espressione personale;
  • la coerente ed organica esposizione del pensiero.

Le diverse tipologie di testo

La Commissione – come specifica un pregevole documento dell’USR per la Campania, redatto dal D.T. Paola Di Natale e dal D.T. Barbara Barbieri – predispone almeno tre terne di tracce. Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate. La Commissione deve formulare le tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012, secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

  • testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  • testo argomentativo che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  • comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

Le consegne

In ogni caso, non dimentichiamo di precisare le consegne. “Le tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un’immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva”. Numerosi esempi si trovano nel Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo, redatto dal gruppo coordinato dal prof. Serianni (in allegato alla nota MIUR prot. n. 892 del 17.01.2018).

Prova relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8)

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

  • numeri;
  • spazio e figure;
  • relazioni e funzioni;
  • dati e previsioni.

La prova e le tracce

La Commissione predispone almeno tre tracce. Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la traccia da proporre ai candidati. Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

  • problemi articolati in una o più richieste;
  • quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova.

Il colloquio (D.M. 741/2017, art.10)

Il colloquio – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, che deve porre particolare attenzione alle capacità di:

  • argomentazione;
  • risoluzione di problemi;
  • pensiero critico e riflessivo;
  • collegamento organico e significativo tra le discipline.

Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di padronanza delle competenze relative alle lingue straniere e delle competenze relative all’insegnamento trasversale di educazione civica. Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista, come in passato, una prova pratica di strumento.

Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell’esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1). Le prove differenziate – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (co. 3). Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (co. 5). Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (co. 2).

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

Candidati con DSA certificato: prove scritte

La commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:

  • riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
  • consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (co. 7). La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (co. 8).

Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2, comma 8)

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Le prove

Le prove sono:

  • prova scritta, in italiano, relativa all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale;
  • prova scritta relativa all’asse matematico;
  • colloquio pluridisciplinare, nel corso del quale va accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o ad una seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica.

Le prove scritte e il colloquio tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall’allegato A.1 e dall’allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello (O.M. 64/2022, art. 7 co.2).

Modalità di conduzione dell’esame

L’esame è condotto sulla base del Patto Formativo Individuale (D.P.R. 263/2012, articolo 5, comma 1, sub lettera e), in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente.

Il termine degli esami

Al termine degli esami – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – la sottocommissione:

Per i candidati privatisti il voto finale:

  • viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio;
  • per frazioni pari o superiori a 0,5 è arrotondato all’unità superiore.
  • calcola la media tra i voti delle due prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;
  • procede poi a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d’esame;
  • il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

I voti assegnati vengono proposti alla Commissione in seduta plenaria, che delibera il voto finale in decimi.

L’esame si intende superato

L’esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi. La votazione di dieci decimi può essere può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a 6/10, il Consiglio di classe comunica le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo, in modo che egli possa sostenere l’esame di Stato entro il mese di marzo 2023.

Pubblicazione degli esiti

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d’esame:

  • tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione;
  • distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame.
  • Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo d’istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

La certificazione delle competenze

La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista (O.M. 64/2022,art. 5, co.2). Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale e va consegnato alla famiglia dell’allievo e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Per i candidati che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, il modello è integrato da due sezioni, predisposte e redatte a cura di INVALSI:

  • la prima descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica;
  • la seconda certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova scritta nazionale.

Operazioni in videoconferenza

Operazioni e prove d’esame in modalità telematica: la commissione:

  • Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, bisogna riportare l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
  • Qualora uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Prove d’esame a distanza: i candidati

L’Ordinanza prevede, come per gli esami del 2° ciclo, la possibilità di svolgere – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – – come specifica un pregevole documento in slide dell’USR per la Campania – solo il colloquio al di fuori della sede scolastica. Le prove scritte devono invece essere effettuate obbligatoriamente in presenza. Se un candidato è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, deve presentare istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione. Questi dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.

La circolare

Proponiamo, in allegato, un eccellente documento dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Genzano di Roma (Roma) diretto dal dirigente scolastico prof.ssa Donatella Savastano, che analizza, in modo dettagliato, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e le modalità di esecuzione delle prove.

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