Maturità 2022, Presidente commissione: tra qualche giorno l’abbinamento alla scuola e alla commissione

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Gli aspiranti presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 hanno presentato domanda entro il 12 aprile 2022 e il 9 maggio gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli elenchi. Ecco le scuole dove non si può essere nominati e condizioni personali ostative all’incarico.

Domande presidente

Gli aspiranti, ai fini della nomina in qualità di presidente di commissione dell’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22 hanno  presentato, dal 24 marzo al 12 aprile 2022, due distinte domande:

  1. domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti di commissione (compilando su Istanze Online il modello ES-E);
  2. domanda di nomina in qualità di presidente di commissione (compilando su Istanze Online il modello ES-1).

Evidenziamo che la mancata presentazione dell’istanza di nomina come presidente (modello ES-1) preclude la partecipazione alla procedura di nomina, pur avendo presentato la domanda di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione (modello ES-E).

Nomine

I presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all’USR attingendo dall’elenco regionale dei presidenti di commissione e avvalendosi del sistema informativo.

Per approfondire l’ordine di precedenza nelle nomine e le fasi territoriali di nomina leggi “Maturità 2022, presidente di commissione: ordine nomine dall’elenco regionale e non. Assegnazione d’ufficio

Preclusioni

L’articolo 11 dell’OM n. 66/2022 indica le istituzioni scolastiche dove non si può essere nominati, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del DM n. 183/2019.

I presidenti, in base alla succitata disposizione, non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola sede di servizio (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’articolo 17 (in base al quale, nelle province con non più di 4 distretti, esaurite le fasi territoriali di nomina, qualora non sia possibile nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, si procede alla nomina d’ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio);
  • nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
  • nelle scuole in cui abbiano prestato servizio nei due anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

Condizioni ostative alla nomina

Oltre alle limitazioni succitate, relative alle sedi in cui non si può essere nominati, i presidenti possono non essere nominati (in nessuna sede) a causa di personali condizioni ostative all’incarico (art. 12 OM n. 66/2022).

Sono condizioni personali ostative all’incarico:

  • avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
  • avere in corso procedimenti disciplinari;
  • essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
  • essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
  • essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  • essere in aspettativa o distacco sindacale;
  • essere designati commissari interni;
  • insegnare in istituti statali e contestualmente in istituti paritari;
  • sostituire il dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
  • essere stati assenti per almeno novanta giorni e rientrare in servizio dopo il 30 aprile 2022;
  • essere stato trasferito dalla scuola di servizio, per incompatibilità ambientale.

ELENCO COMPLETO DEGLI ELENCHI REGIONALI DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE

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