Si può essere condannati al danno all’immagine anche per danni diversi da quelli realizzati contro la P.A.

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sentenze

La questione sottoposta al vaglio della Corte dei Conti concerne un tema ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno all’immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente per gravi fatti di reato accertati con sentenza passata in giudicato e posti in essere a danno di un alunno.

Sono azionabili pretese per danno all’immagine per reati diversi da quelli contro la P.A.

Nel caso in commento, in ordine alla tipologia di reato posto in essere dal convenuto, la prevalente giurisprudenza della Corte, ancorchè non univoca, ha più volte  affermato (C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez.Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all’immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest’ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

La normativa

Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22 e id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:

– dopo l’abrogazione dell’art. 7 della legge 27 marzo 200l, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. l, lett. g), dell’allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all’immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che “quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”;

– a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all’art. 51, co.7, del medesimo testo normativo;

– non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell’azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall’art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie.
A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione della Corte dei Conti con sentenza 110/2022.

Tra l’altro, osserva la Corte, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul danno all’immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia, costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all’immagine patito dalla p.a. innanzi all’a.g.o., che può invece ben vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell’art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subìta dalla p.a., giungendo a condanna degli autori.

100mila euro di danno all’immagine per insegnante che abusa di un minore a scuola

Venendo al quantum, nel caso in commento, come ben rimarcato dalla Procura, diversi e concorrenti elementi rendono condivisibile, per i giudici, l’ipotesi quantificatoria di parte attrice, pari ad euro 100.000,00: a) la gravità in astratto della fattispecie di violenza, accertata definitivamente in sede penale, realizzata all’interno di un istituto scolastico, nei confronti di un minore ed abusando il convenuto del ruolo di insegnante; b) la gravità in concreto delle condotte accertate, realizzate in danno ad un bambino affidato alle sue cure, con piena coscienza e volontà di compiere atti lesivi della sfera sessuale dell’alunno e con grave pregiudizio della sua salute psichica; c) la reiterazione delle condotte illecite che, secondo gli accertamenti svolti in sede penale, risultano essere state poste in essere almeno quattro volte; d) la violazione dell’affidamento riposto dai genitori e più in generale dai cittadini nella scuola, quale luogo sicuro e protetto dove i figli possono ricevere istruzione e formazione, e negli insegnanti che dovrebbero prendersene cura; e) il clamor fori, connesso alla diffusione mediatica della notizia  sia del processo che della condanna dell’insegnante, con conseguente effetto moltiplicatore della lesività sul bene protetto (l’immagine e il prestigio della P.A.-Istituzione scolastica nella sua globalità e non del solo Istituto luogo di perfezionamento dei fatti di reato).

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