Decreto Tagliaprezzi, assegnazione provvisoria (a livello provinciale) per i vincolati e graduatoria per gli idonei al concorso infanzia-primaria. Via libera dal Senato. TESTO Maxi Emendamento [PDF]

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Al Senato è stato approvato in Senato il decreto Tagliaprezzi. Il governo ha presentato il maxi-emendamento che contiene due provvedimenti che riguardano la scuola.

La conferma della restituzione della possibilità di assegnazione provvisoria ai docenti vincolati, anche se – per ora – solo a livello provinciale, e il ripristino della graduatoria di merito degli insegnanti idonei del concorso primaria-infanzia.

TESTO MAXI-EMENDAMENTO

Graduatorie di merito del concorso ordinario infanzia e primaria DD n. 498 del 21 aprile 2020 

Il concorso è ancora in fase di svolgimento; nel frattempo il Parlamento anticipa quello che già per altri concorsi si è rivelato un vulnus che rischia di lasciare inutilmente posti vuoti, a fronte di candidati che superano tutte le prove del concorso.

Il testo dell’emendamento del Governo

2-ter. Le graduatorie di merito di cui all’articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto
decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

Questo vuol dire che – se l’emendamento confluirà nel testo finale della legge – tutti coloro che superano le prove del concorso entreranno di diritto nelle graduatorie di merito stilate dagli uffici Scolastici sommando voti prove (minimo 70/100 in ciascuna) e punteggio titoli (max 50).

Il numero delle assunzioni non varia, come indicato nell’emendamento. Le assunzioni rimarranno 11.863 ma a fronte di rinunce da parte dei docenti designati, si potrà scorrere la graduatoria fino a copertura, per ogni regione, dei posti indicati dall’allegato 1. Ecco la distribuzione

Assegnazione provvisoria provinciale per i docenti vincolati

2bis: il comma 3 dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è così sostituito

“Ai docenti della scuola di infanzia e primaria si applica il regime di cui all’art. 13 comma 5 del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 ”

e cioè

“In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente e’ cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed e’ confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e’ tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente puo’ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puo’ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.))”

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