Equipollenza titoli Polizia di Stato, non è necessaria l’indicazione del voto. Precisazioni nella NOTA ministeriale

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Con nota dell’11 maggio il Ministero dell’Istruzione chiarisce in merito all’ambito di applicazione del Decreto Interministeriale del 2 febbraio 2021 recante la “Definizione, sulla base degli insegnamenti impartiti, dell’equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento
professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali”.

La normativa concerne solo il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Per ciò che riguarda la possibilità di rilasciare più di una dichiarazione di equipollenza al medesimo soggetto, secondo il modello contenuto nell’Allegato C del D.I. del 2 febbraio 2021, ciò può verificarsi nel caso abbia effettuato più corsi e, pertanto, compilato più domande afferenti corsi diversi. La domanda di equipollenza riporta esclusivamente la frequenza di un solo corso.

In merito all’indicazione della votazione riportata, tale indicazione non si rinviene nel fac simile della domanda di equipollenza di cui all’Allegato B del D.I. del 2 febbraio 2021 in quanto non ha rilevanza ai fini del rilascio dell’equipollenza. Il soggetto richiedente, infatti, dovrà solo riportare l’indicazione del titolo conseguito e dichiarare che il corso frequentato ha avuto esito positivo.

NOTA

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