Severi giudizi in greco e latino: il Tar assegna 6 e promuove una studentessa perché aveva manifestato disagi durante la pandemia

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Per il Tar Marche (Sezione I, Sentenza n. 261 del 28 aprile 2022) “davvero non si giustificano, anzitutto da un punto di vista logico, i severi giudizi attribuiti in latino e greco”: parlare di “gravi lacune” e di “mancanza di seria applicazione e disponibilità allo studio” (verbale di scrutinio), nonché di “gravi lacune delle conoscenze” (verbale della prova di recupero) costituisce un’evidente contraddizione in termini. Il TAR ha quindi disposto che, nello scrutinio che ha fatto seguito agli esami di recupero debiti, a una studentessa sia assegnato il voto di 6 in latino e in greco, con conseguente definitiva ammissione della stessa alla classe IV.

Il ricorso verso due “5” agli esami di riparazione

Due genitori hanno impugnato il provvedimento di non ammissione della figlia alla classe IV di un Liceo Classico. La non ammissione era stata decretata all’esito degli esami di riparazione svolti dalla studentessa a fine agosto, dopo che nello scrutinio di giugno il Consiglio di Classe aveva deliberato la sospensione del giudizio in tre materie, nelle quali alla ragazza era stato assegnano 5 in tutte e tre. Nelle prove del 28 e 30 agosto la studentessa sanava il debito in matematica, mentre otteneva un voto insufficiente in greco e in latino, per cui il Consiglio di Classe ha deliberato in via definitiva la sua non ammissione alla classe superiore.

Il disagio psicologico manifestato durante il secondo quadrimestre

L’esito del primo quadrimestre era soddisfacente, tanto che, a fronte di una buona preparazione generale, nelle materie in cui poi è stata disposta la sospensione del giudizio la studentessa presentava la media del 7 in matematica e la media del 6 in latino e greco. Nel corso del secondo quadrimestre, la studentessa risentiva degli aspetti negativi legati all’emergenza sanitaria e manifestava un disagio psicologico, che aveva ripercussioni anche sul rendimento scolastico in alcune materie; di tale flessione di rendimento, tuttavia, non si avvedevano i docenti curriculari, ed in particolare, il coordinatore di classe, i quali non si premunivano di avvisare la famiglia, così come invece disponeva il P.T.O.F. adottato dal Liceo.

La mancata osservazione del rendimento degli studenti da parte dei docenti

Inoltre, quando veniva ripresa la didattica “in presenza” i docenti, pur in costanza di un evento pandemico epocale, non si sono preoccupati di osservare il rendimento complessivo degli studenti alla luce delle oggettive difficoltà legate alla situazione generale, ma si sono concentrati quasi esclusivamente su continue ed assidue verifiche scritte e orali.

L’esternazione del malessere personale

Durante un’interrogazione in inglese svolta “in presenza”, la studentessa aveva esternato, piangendo, il proprio malessere personale, e tale episodio veniva comunicato alla madre dalla medesima minore, non già dai docenti. In relazione a tali problematiche personali, accentuate dalla pandemia, la ragazza intraprendeva un percorso di terapia psicologica, in cui impiegava enormi risorse personali e psicologiche, comunicato ai professori a giugno, molto tempo prima della prova di recupero svolta nel mese di agosto.

La mancata comunicazione della flessione nel rendimento

Il coordinatore di classe non procedeva a comunicare alla famiglia la modesta flessione nel rendimento dell’alunna e il disagio da ella mostrato durante l’interrogazione di inglese, e ciò nonostante fosse stato celebrato un Consiglio di Classe intermedio, nel quale erano necessariamente emerse le difficoltà della studentessa. I genitori, già a partire dal 12-13 maggio, erano impossibilitati a contattare i docenti a causa della chiusura dei colloqui on line scuola-famiglia, e quindi da quel momento si sono trovati a dover solo attendere le comunicazioni provenienti dalla scuola. All’esito dello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, procedeva a formulare un’asettica media aritmetica del rendimento scolastico della studentessa, addivenendo alla sospensione del giudizio in tre materie. Dopo l’esito dello scrutinio di giugno (e dopo aver quindi appreso solo in quel momento della flessione del rendimento scolastico della minore) e prima degli esami di recupero, la famiglia comunicava il malessere patito dalla minore e la terapia psicologica intrapresa a un docente, mentre non ritenevano di informare anche la coordinatrice, avendo avuto l’impressione che la stessa non fosse interessata alla posizione scolastica della studentessa.

I vizi del giudizio di non ammissione

Il Tar ha accolto il ricorso, reputando viziato il giudizio di non ammissione adottato dal Consiglio di Classe nella seduta del 30 agosto 2021, sia dal punto di vista formale-procedurale (in relazione alle cancellature presenti nel verbale della prova, in relazione alla presenza di docenti non appartenenti al Consiglio e che dunque non potevano oggettivamente valutare il rendimento scolastico complessivo della studentessa), che sostanziale. Il Tar ha infatti osservato che dal verbale dello scrutinio dell’8 giugno 2021 il Consiglio di Classe aveva assegnato alla studentessa i seguenti voti: 5 nelle tre materie in cui il giudizio è stato sospeso; 6 in lingua e letteratura italiana, lingua e cultura inglese e scienze naturali; 7 in filosofia, storia e fisica; 8 in storia dell’arte e educazione civica; 9 in scienze motorie; 9 in condotta.

La contraddizione in sede di scrutinio e la “promozione” da parte del TAR

Il rendimento scolastico, assolutamente normale e con alcune punte di eccellenza, unito al fatto che nella prova di recupero è stato sanato il debito in matematica, ha indotto il Tar a osservare che: “davvero non si giustificano, anzitutto da un punto di vista logico, i severi giudizi attribuiti in latino e greco”. In particolare, secondo lo stesso Tar, parlare di “gravi lacune” e di “mancanza di seria applicazione e disponibilità allo studio” (verbale di scrutinio), nonché di “gravi lacune delle conoscenze” (verbale della prova di recupero), costituisce un’evidente contraddizione in termini. Il TAR ha quindi disposto che, nello scrutinio del 30 agosto 2021 alla studentessa vada assegnato il voto 6 tanto in latino che in greco, con conseguente definitiva ammissione dell’interessata alla classe IV.

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