Concorso straordinario bis secondaria, i docenti delle paritarie non possono partecipare: Anief si rivolge al giudice dopo avere già vinto in Consiglio di Stato nel 2020

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Svolgere servizio come insegnante nella scuola primaria comporta i medesimi doveri di chi opera negli istituti statali.

 La legge dice che sono insegnamenti equivalenti. Per quale motivo, allora, le supplenze svolte nelle scuole paritarie non devono essere considerati validi per accedere concorso straordinario per 14mila docenti previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021? L’avvocatura dello Stato dovrà spiegarlo ai giudici, ai quali Anief si accinge a chiedere spiegazioni per tutelare coloro che decideranno di farsi tutelare dai legali del giovane sindacato.

“Chi difende le decisioni del ministero dell’Istruzione dovrà trovare dei motivi molto convincenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, perché già nel 2020 il Consiglio di Stato accolse in appello per possibile incostituzionalità la stessa norma che escludeva i docenti della paritaria dal primo concorso straordinario: per questo motivo consigliamo chi non accetta questa esclusione iniqua a rivolgersi al nostro sindacato per presentare ricorso e partecipare al concorso bandito in questi giorni”.

Il ricorso del sindacato Anief viene attivato contro l’esclusione dal concorso straordinario bis per la scuola secondaria di I e II grado, riservato al personale docente con almeno 3 anni di servizio, di cui uno almeno svolto nelle scuole paritarie e che l’azione legale del sindacato vuole invece fare considerare utile.

IL CONCORSO

La procedura concorsuale si svolgerà attraverso un’unica prova orale di non oltre 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente; inoltre, durante il colloquio si valuterà la comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, mentre per le AB24, AB25 e B02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Le commissioni giudicatrici disporranno di 150 punti, di cui 100 per la prova disciplinare e 50 per i titoli: ogni graduatoria comprenderà un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura

La timeline prevede 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online; formazione commissioni; convocazione candidati; svolgimento prova orale; incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022; formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23; assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023.

LA PROVA ORALE

La verifica unica consisterà in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova avrà una durata massima di 30 minuti: valuterà anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova sarà condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Tracce della prova orale: saranno predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predisporranno in un numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrarrà la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non saranno utilizzabili per i successivi sorteggi.

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