Concorso straordinario bis: l’anno scolastico 2021/22 vale se i 180 giorni si raggiungono entro il 16 giugno

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Concorso straordinario bis per l’attribuzione di circa 14.000 posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22. Il Ministero prevede una prova orale, la formazione di una graduatoria con vincitori corrispondente al numero dei posti a bando, supplenza finalizzata al ruolo nel 2022/23, un corso di formazione di 5 CFU con prova finale, anno di prova e formazione e al superamento di tutte le prove assunzione a tempo indeterminato, nella stessa scuola, dal 2023/24.

BANDO [PDF]

POSTI [PDF]

Domande dal 18 maggio al 16 giugno

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami» – del presente decreto (dunque dal 18 maggio) fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. NOTA DEL MINISTERO

I requisiti di accesso al nuovo concorso straordinario

Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta

  • abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente I 24 CFU non sono richiesti come requisito di accesso
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  • una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

Non è invece valutabile il servizio su posto di religione cattolica.

Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

N.B. Anche l’anno di servizio specifico deve essere tra il 2017/18 e la presentazione della domanda

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

L’anno scolastico 2021/22

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22, entro la data di presentazione della domanda (cioè l’anno 2021/22 vale se i 180 giorni di servizio utili siano stati raggiunti entro il 16 giugno 2022). Quindi l’impostazione della domanda non ha un bug, ma risponde al bando. L’annualità del  2021/22, non essendo ancora completa, ha come unico requisito quello dei 180 giorni di servizio.

Il passo del decreto “che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Quindi anche il candidato che per l’anno scolastico 2021/22 ha un contratto  che va oltre il 16 giugno (termine delle lezioni, 30 giugno, 31 agosto), dovrà inserire come termine ultimo max 16 giugno.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti

  • 2017/18
  • 2018/19
  • 2019/20
  • 2020/21
  • 2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Esclusi

  • i docenti non compresi tra quelli che sono stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22. Chi ha partecipato alla procedura da GPS ma non è stato assunto potrà partecipare.

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