Graduatorie GPS, illegittima esclusione dalla A027 Matematica e Fisica di docente con Laurea in Ingegneria Vecchio Ordinamento. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Con sentenza n. 06542 / 2022 Reg. Prov. Coll. (N. 08440/2021 Reg.Ric.), pubblicata il 20/05/2022, la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso promosso dallo Studio Legale Avvocati Giuseppe e Giorgio Potenza di Foggia per conto di una docente di Milano, con laurea in ingegneria di vecchio ordinamento (V.O.), che era stata esclusa – dall’U.S.R. per la Lombardia (Ambito Territoriale di Milano -Ufficio X) – dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze  (G.P.S.) e, contestualmente, dalle Graduatorie di Istituto (G.I.) della III Fascia per l’Ambito Territoriale della provincia di Milano, per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), e ciò per una presunta inidoneità del titolo di studi.

Il provvedimento del Giudice Amministrativo interviene in una questione abbastanza dibattuta e fonte di perplessità, con elementi di novità nell’interpretazione della normativa vigente.

Il Collegio ha statuito che l’esclusione della insegnante deve ritenersi illegittima, se basata sulla inidoneità della laurea in ingegneria per l’insegnamento della materia di Matematica e Fisica, perché tale esclusione non appare ragionevole né logica.

A giudizio del T.a.r. Lazio “ le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende in unum i succitati insegnamenti.”

“Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.”

“Tale ultima previsione – prosegue il Collegio – appare quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell’amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. Infatti, il Ministero sostiene la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio “interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A) ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.

“Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.”

“La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono solo qualora esse siano effettivamente giustificate.”

“A corroborare l’illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono sia le previsioni del D.M. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre, sia l’art. 4 del D.M. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica. In tale modo, infatti, risultano inseriti nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l’assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata elaborata nei capi precedenti della presente sentenza.”

“I docenti laureati in ingegneria – precisa il Collegio – verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta, qualora il concorso fosse strutturato non per ambiti disciplinari, ma per singola classe.”

“Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell’insegnamento e la formazione conseguita sono, per la classe A027, appaiono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la A027 – A-20 e A-26. Le osservazioni dell’amministrazione resistente dirette a evidenziare la sussistenza di peculiari e approfonditi percorsi, nonché un approccio interdisciplinare, non appaiono adeguatamente dimostrate e argomentate, posto che a fronte della contestazione relativa alla corrispondenza dei programmi non vengono indicate materie o argomenti differenti tra le due classi, né vengono descritte le ragioni dell’autonomia dell’una classe rispetto all’altra.”

“Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all’irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria, Vecchio Ordinamento, possa insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di “Matematica e Fisica”.

Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia “Matematica e Fisica” come supplente – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti (per le stesse conclusioni anche se con diverso percorso argomentativo si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186).”

“Ne discende – conclude il Collegio – l’illogicità e l’irragionevolezza degli atti impugnati nella parte in cui consente alla ricorrente quale laureata in ingegneria elettronica di insegnare per le due classi singole A-26 e A-27 e non le consente l’insegnamento in A-27 (matematica e fisica)”.

“In buona sostanza commenta l’Avvocato Potenza, che ha patrocinato il ricorso – il percorso argomentativo della sentenza, si può affermare che il Giudice capitolino ha accolto il ricorso della docente per il difetto di motivazione ed eccesso di potere sollevati dalla ricorrente quali vizi inficianti il provvedimento di esclusione de quo.”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri